Cassazione Penale, Ordinanza n. 20900/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego del magistrato di sorveglianza di concedere la liberazione anticipata per tre semestri di detenzione: 10 agosto 2013-19 dicembre 2013, 13 giugno 2016-24 ottobre 2016 e 30 aprile 2022-6 agosto 2022. Il diniego era stato fondato sul fatto che, nel corso o a cavallo di quei periodi, l'interessato aveva commesso nuovi reati in date successive e precedenti (19 aprile 2016, 23 febbraio 2017, 14 gennaio 2022 e 11 febbraio 2022), indice, secondo i giudici di sorveglianza, di mancata partecipazione all'opera rieducativa. In cassazione il ricorso era ritenuto aspecifico perché non si confrontava con questa motivazione e si limitava a richiamare le condizioni del carcere di Firenze Sollicciano, giudicate inconferenti rispetto alla ragione del diniego, legata ai reati commessi in libertà e considerati ostativi alla liberazione anticipata.
Norme richiamate
La liberazione anticipata può essere negata quando il comportamento del detenuto non consente di ritenere effettiva la partecipazione all'opera di rieducazione; la commissione di nuovi reati nel periodo considerato è valorizzata come indice ostativo.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risultino elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, la commissione di nuovi reati nel corso o a cavallo dei semestri di detenzione può essere valutata come elemento incompatibile con una reale partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti di sorveglianza è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; censure generiche o inconferenti sono inammissibili.
- Dedurre in cassazione condizioni carcerarie o altri profili estranei alla ragione effettiva del diniego non è idoneo a scalfire la decisione quando il rigetto si fonda su condotte esterne e ostative del detenuto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, in assenza di elementi esimenti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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