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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01597/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità. Nel ricorso è stato dedotto, con un unico motivo, un vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, ma la censura è stata ritenuta assolutamente generica perché non specificava le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta di annullamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità del motivo, ravvisando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che impone la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando la non esclusione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità integra una violazione formale dell'atto di impugnazione.

  • art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p.

    La violazione dell'obbligo di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere formulati in modo specifico, indicando in modo chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
  • La mera deduzione di un vizio di motivazione, se priva di concreta correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per genericità.
  • La genericità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p., con conseguente condanna alle spese e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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