Cassazione Civile, Ordinanza n. 05889/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di una procedura di esecuzione mobiliare davanti al Tribunale. La controversia nasceva dal diniego dell'esenzione prevista dall'art. 46 della l. n. 374/1991: la CTR aveva ritenuto che tale esenzione non fosse applicabile perché il provvedimento non proveniva da un giudizio dinanzi al giudice di pace. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente censurava tale esclusione, sostenendo che l'esenzione per le cause e le attività conciliative di valore non superiore a euro 1.033,00 si estende a tutti gli atti e provvedimenti relativi a tali procedimenti, a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Con il secondo motivo lamentava l'illegittima condanna alle spese, assumendo che l'Amministrazione avesse tenuto una condotta pretestuosa e che non ricorressero i presupposti per porle a suo carico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'applicazione dell'esenzione fiscale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese dei gradi di merito sulla base dei giusti motivi indicati in motivazione.
Norme richiamate
cause e attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi
l'esenzione si applica a tutte le sentenze e ai provvedimenti adottati nei procedimenti di valore entro il limite previsto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, perché la norma ha portata omnicomprensiva e finalità di riduzione del costo del servizio di giustizia per controversie di modesto valore.
viene evocato come disposizione derogata dall'art. 46 l. n. 374/1991, nel senso che l'esenzione generalizzata opera in deroga al normale regime dell'imposta di registro.
la responsabilità aggravata richiede la concreta presenza di malafede o colpa grave; il solo fatto di agire per far valere una pretesa poi risultata infondata non integra di per sé una condotta rimproverabile.
è richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese, ma la censura viene ricondotta in sostanza al tema della responsabilità aggravata e viene respinta.
art. 24 Cost.
un'interpretazione estensiva e automatica della responsabilità aggravata o dell'abuso del processo in conseguenza della soccombenza sarebbe incompatibile con il diritto di agire in giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge invocato nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta di registro prevista per le cause di valore modesto ex art. 46 l. n. 374/1991 si estende agli atti e ai provvedimenti relativi al procedimento, senza limiti legati al grado di giudizio o all'ufficio giudiziario che li emette.
- Ai fini dell'esenzione fiscale rileva il valore oggettivo della controversia, non la natura dell'organo giudicante né l'importo concretamente assegnato dal provvedimento registrato.
- La ratio della disciplina è alleggerire il carico fiscale delle controversie di minimo valore e ridurre il costo del servizio di giustizia, non solo agevolare l'accesso al giudice di pace.
- La responsabilità aggravata o la condanna per condotta processuale abusiva richiedono elementi di malafede o colpa grave; la mera proposizione di una domanda poi infondata non basta.
- L'interpretazione dell'istituto della responsabilità aggravata deve restare eccezionale e non può tradursi in una sanzione automatica della parte soccombente, in ossequio all'art. 24 Cost.
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