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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del Comune di Castelvetere sul Calore (AV) n. 2 del 22 ottobre 2025 e notificata in pari data, con la quale il responsabile del Settore Tecnico e RUP ha ordinato alla società ricorrente il rilascio immediato del complesso immobiliare turistico “Borgo Antico”, a seguito della risoluzione della sottostante concessione (datata 27.6.2013), entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato cioè entro il 6 novembre 2025, a pena di esecuzione coattiva anche con l’ausilio della forza pubblica;

Giustizia amministrativa202501787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rilascio immediato di un complesso immobiliare turistico, con previsione di esecuzione coattiva mediante forza pubblica, adottata dopo la risoluzione della concessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di rilascio e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda inaudita altera parte, in ragione dell’estrema urgenza derivante dal termine di quindici giorni assegnato per il rilascio e dalla riserva comunale di procedere all’esecuzione coattiva con l’ausilio della forza pubblica. Successivamente, con ordinanza cautelare collegiale, la sospensione era stata confermata subordinatamente alla prestazione, entro trenta giorni, di una fideiussione bancaria in favore del Comune, inizialmente parametrata all’esposizione debitoria e agli obblighi futuri, e poi concordata tra le parti nell’importo complessivo di 100.000 euro. La società non ha prestato la garanzia nel termine assegnato né ha depositato la relativa documentazione. Il Comune ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca o la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare. La società si è opposta e ha chiesto, in via alternativa, la riduzione della garanzia a 30.000 euro o ad altra somma inferiore, deducendo un’esposizione debitoria minore e rappresentando che il Comune aveva già escusso una precedente polizza per 60.000 euro; ha inoltre riferito di avere offerto due assegni circolari per complessivi 36.000 euro, rifiutati dal Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato sopravvenuta l’inefficacia dell’ordinanza cautelare collegiale che aveva sospeso l’ordinanza comunale. La sospensione era infatti subordinata alla prestazione della garanzia entro il termine stabilito; non essendosi verificata tale condizione, la misura cautelare non poteva rimanere efficace. Il Collegio ha respinto anche la richiesta della società di modificare in senso riduttivo l’importo della garanzia, rilevando che la condotta processuale complessiva evidenziava un comportamento inadempiente anche rispetto all’impegno successivamente manifestato di prestare una garanzia di importo inferiore. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla società ricorrente.

  • art. 56 c.p.a.

    Consente l’adozione della misura cautelare monocratica inaudita altera parte nei casi di estrema gravità e urgenza; il decreto presidenziale era stato adottato per sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’ordinanza comunale.

  • art. 58 c.p.a.

    È stato invocato dal Comune per ottenere la revoca o la dichiarazione di inefficacia della precedente misura cautelare, a seguito del mancato adempimento della condizione cui era stata subordinata.

Massime di principio

  • Quando una misura cautelare è subordinata dal giudice alla prestazione di una garanzia entro un termine determinato, la mancata prestazione della garanzia comporta il venir meno dell’efficacia della misura, senza che essa possa ritenersi ulteriormente operante.
  • La richiesta di riduzione dell’importo della garanzia cautelare può essere respinta quando la condotta processuale complessiva della parte evidenzi l’inadempimento sia rispetto alla garanzia originariamente stabilita sia rispetto al successivo impegno a prestarne una di importo inferiore.
  • La revoca o la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare condizionata riguarda l’effetto cautelare e non richiede, in questa fase, la definizione nel merito della controversia relativa al rapporto sostanziale sottostante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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