Sentenza del 22/09/2022 n. 7840 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto di contestazione n. 0031/2011 per esposizione abusiva di un impianto pubblicitario (anno 2007), sostenendo che l'atto era fondato su un processo verbale (n. 41376/05.09.2007) mai notificato e che in realtà l'accertamento si sarebbe basato su altro verbale (n. 43132/19.09.2007). Per tale motivo la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto e chiedeva l'annullamento.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'atto di contestazione conteneva tutti gli elementi sostanziali della violazione (descrizione dell'impianto: 'N.1 poster monofacciale di cm 600 X 300 su due pali metallici', slogan, sito 'Via Nuovalucello presso rotatoria lato sud') e che l'errore materiale sul numero/data del verbale non pregiudicava la conoscibilità e la possibilità di difesa della ricorrente. Inoltre la società aveva versato l'imposta dovuta, riconoscendo di fatto i fatti accertati. Pertanto la sentenza di primo grado è stata confermata e la società condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune (euro 500,00 oltre accessori se dovuti).
Massime di principio
- Un errore materiale nella indicazione del numero o della data di un verbale riportato nell'atto di contestazione non invalida automaticamente l'atto se esso contiene tutti gli elementi sostanziali che consentono al destinatario di conoscere l'oggetto della contestazione.
- La regolarità della notifica del verbale formale può essere superata dalla effettiva conoscenza, da parte del destinatario, dei fatti contestati quando l'atto impugnato descriva in modo chiaro l'elemento materiale della violazione (ubicazione, tipo di impianto, slogan, ecc.).
- Il pagamento dell'imposta o di somme connesse all'accertamento può essere considerato elemento indicativo del riconoscimento dei presupposti di fatto che hanno determinato l'accertamento e la sanzione.
- In giudizio le censure sostanziali devono dimostrare che l'errore formale ha concretamente impedito la possibilità di difesa; altrimenti la mera incongruenza formale è insufficiente per ottenere l'annullamento.
- Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente/appellante che non ottiene accoglimento può essere condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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