Cassazione Penale, Ordinanza n. 04830/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo con un unico motivo, in modo generico, il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata. La doglianza non conteneva specifiche censure idonee a mostrare un vizio logico o giuridico della motivazione con cui i giudici di merito avevano confermato la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente la recidiva con motivazione immune da vizi, valorizzando i plurimi precedenti penali dell'imputato, l'ultimo dei quali specifico, e la spiccata capacità a delinquere emersa dall'organizzazione del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
recidiva
La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito dia motivazione adeguata valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la capacità a delinquere desumibile dalle modalità di commissione del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di vizio di motivazione sulla recidiva è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in affermazioni generiche e non confronta specificamente le ragioni poste dal giudice di merito a base della conferma dell'aggravante.
- La conferma della recidiva è legittima se sorretta da motivazione non illogica che valorizzi i precedenti penali dell'imputato, specie se specifici, e la sua concreta capacità a delinquere desunta dal fatto contestato.
- Il ricorso per cassazione che non prospetti un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione non supera il vaglio di ammissibilità e comporta la condanna alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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