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Ordinanza

Ordinanza n. 542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 832/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza della Questura di Verona di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2005 per motivi di lavoro autonomo. In appello è stata chiesta, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il testo non espone specifici motivi d’appello, limitandosi a riferire la domanda cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato, in sede di delibazione sommaria, ha ritenuto che non emergessero elementi tali da far ritenere privo di presupposti il decreto impugnato in primo grado. Ha valorizzato la presenza di plurimi pregiudizi penali a carico dello straniero, con condanne a pene non lievi per reati contro il patrimonio e commessi con violenza alle persone. Ha quindi respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza del TAR Veneto e ha condannato l’appellante alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 700 complessivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, alla luce della delibazione sommaria propria della fase cautelare, non emergano elementi idonei a escludere la sussistenza dei presupposti dell’atto amministrativo impugnato.
  • La presenza di plurimi precedenti penali, comprendenti condanne a pene non lievi per reati contro il patrimonio e reati commessi con violenza alle persone, costituisce elemento valorizzabile nella valutazione cautelare della legittimità della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare comporta, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell’appellante alle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelare

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