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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22789/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato in materia di stupefacenti, sostenendo con un unico motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. In sostanza, il ricorso contestava la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello, assumendo che nel caso concreto ricorressero i presupposti per la qualificazione più favorevole del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul diniego della lieve entità, osservando che il giudice di merito aveva effettuato una valutazione complessiva degli elementi rilevanti del fatto, valorizzando aspetti indicativi della professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio svolta dall'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indica la fattispecie base del reato in materia di stupefacenti per cui l'imputato era stato condannato

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, e va esclusa se anche uno solo di tali elementi è incompatibile con la minima offensività

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti presuppone una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli elementi normativamente indicati, sia relativi alla condotta sia relativi alla sostanza oggetto dell'azione.
  • Il riconoscimento della lieve entità non può fondarsi su un singolo dato favorevole se altri elementi del fatto, considerati complessivamente, rivelano un'offesa non minima o una condotta connotata da professionalità e non occasionalità.
  • La motivazione sul diniego dell'ipotesi di lieve entità è adeguata quando dà conto del vaglio di tutti gli aspetti rilevanti e spiega perché alcuni di essi siano stati ritenuti prevalenti ai fini dell'esclusione della minima offensività.
  • In sede di legittimità, la censura che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio sulla lieve entità è manifestamente infondata se la decisione impugnata mostra di aver applicato correttamente i criteri legali e di aver reso una motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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