Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'8/05/2025 per nullità per mancato avviso della data di udienza sia al condannato che al difensore di fiducia. Sostiene che il difensore nominato in atti successivi (o indicato in provvedimenti di cumulo) fosse diverso da quello cui è stato inviato l'avviso, sicché il mancato avviso al nuovo difensore avrebbe viziato il procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha rilevato che l'istanza di misure alternative (11/12/2019) aveva nominato l'avv. Aniello Silvestro e aveva eletto domicilio presso il suo studio; non risulta alcuna comunicazione di variazione del difensore o del domicilio nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza antecedente all'invio dell'avviso (inviato via S.N.T. l'11/03/2025). Eventuali indicazioni di diverso difensore in atti estranei o successivi al procedimento davanti al Tribunale non prevalgono sulla nomina effettuata nell'istanza di misure alternative. Perciò l'avviso inviato all'avv. Silvestro è valido. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Obbligo di indicare la dichiarazione o elezione di domicilio nell'istanza di misure alternative a pena di inammissibilità; l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore legittima l'invio dell'avviso al difensore domiciliatario
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la enunciazione del motivo di ricorso nella forma prevista per i ricorsi; citata per i limiti formali di esposizione del motivo
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, Gasmi)
Principio che l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di misura alternativa deve essere notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione solo in assenza di diversa nomina da parte dell'interessato nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza
Massime di principio
- L'avviso di udienza per le istanze di misure alternative è valido se inviato al difensore e/o al domicilio eletto indicati nell'istanza di misure alternative; l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore rende legittimo l'invio anche tramite sistemi telematici (es. S.N.T.)
- La semplice indicazione di un diverso difensore in atti relativi a procedimenti diversi o in provvedimenti successivi non cancella la nomina/espressione di domicilio contenuta nell'istanza davanti al Tribunale di sorveglianza: per essere efficace la variazione deve risultare nel procedimento davanti al Tribunale prima dell'invio dell'avviso
- Per impugnare per nullità l'omessa notificazione è necessario provare che, al momento dell'invio dell'avviso, nei registri o negli atti del procedimento risultava una diversa nomina del difensore o una diversa elezione di domicilio
- L'uso del sistema telematico per l'invio degli avvisi è valido quando è stato eletto domicilio o difensore domiciliatario e non sussistono modifiche comunicate nel procedimento
- In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso è utile verificare l'intera documentazione del procedimento (nomine, elezioni di domicilio, eventuali comunicazioni di variazione) e, se possibile, depositare tempestive comunicazioni al Tribunale per aggiornare la nomina del difensore o la elezione di domicilio
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