Cassazione Penale, Ordinanza n. 07011/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Non è stato esaminato nel merito alcun profilo idoneo a incidere sulla responsabilità penale, ma solo la tenuta della censura di legittimità e la sufficienza della motivazione sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un'unica censura: l'asserita inadeguatezza argomentativa della decisione nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto e alla commisurazione della pena. La Corte di cassazione rileva che il motivo è formulato in termini assolutamente generici e aspecifici rispetto alla sentenza impugnata. In particolare, la motivazione d'appello non aveva affrontato i profili di responsabilità per le lesioni e per la resistenza contestate, poiché tali temi erano rimasti estranei ai motivi devoluti in appello; di conseguenza non poteva denunciarsi in cassazione un vizio di motivazione su aspetti non trattati dal giudice di merito e comunque non rilevabili d'ufficio. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, rendendo la censura non scrutinabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale rispetto ai passaggi effettivamente affrontati nella decisione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- Non può essere denunciato come vizio di motivazione un aspetto che non sia stato oggetto della sentenza impugnata perché rimasto estraneo al devoluto in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- La motivazione sulla qualificazione del fatto e sulla commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando sia mancante, manifestamente illogica o del tutto inadeguata; se la sentenza di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, la censura è non ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso determina, oltre alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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