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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10710/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da difensore cassazionista. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata pronuncia sul merito dell'istanza di rideterminazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del 10 giugno 2025 con cui il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena relativa a un provvedimento di cumulo del pubblico ministero del 17 marzo 2022. La Corte non esamina il merito della richiesta di rideterminazione, perché rileva un vizio originario dell'impugnazione: il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La disciplina dell'impugnazione è stata richiamata per evidenziare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la difesa tecnica secondo le forme previste.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma è richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina un vizio formale insanabile che comporta l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame del merito.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un difetto originario dell'impugnazione, la Corte provvede alle conseguenze economiche previste, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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