Cassazione Civile, Sentenza n. 7011/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sege Brokers ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato l'annullamento per dolo del contratto di vendita di un quadro di Alvaro Peppoloni (prezzo €6.900) e del relativo contratto di finanziamento con Plusvalore. Il ricorso alla Corte di cassazione articolava sei motivi tra cui: (i) violazione dell'art.115 c.p.c. e mancato esame delle difese e del contratto; (ii) censura sulla ritenuta decadenza di eccezioni per tardiva costituzione in giudizio; (iii) contestazione della valutazione delle prove testimoniali e documentali e mancata nomina di CTU per accertare il valore dell'opera (rilevando una e-mail della manager che indicava prezzo di circa €1.200); (iv) controversia sulla configurabilità o meno dell'aliud pro alio per titolo diverso dell'opera; (v) dedotta erronea qualificazione dell'azione come annullamento per dolo invece che rescissione per eccesso di prezzo e contestazione della rilevanza delle condizioni generali e della professionalità dell'acquirente; (vi) censura sulla mancata considerazione, ai fini delle spese, di una proposta transattiva rifiutata dall'attore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso di Plusvalore per mancanza di procura speciale. Diversi motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili per genericità o per la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. (c.d. doppia conforme) e perché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Sul merito, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva accertato il dolo decettivo della venditrice: la condotta consistente nell'accreditarsi come rappresentante della "Fondazione Archivio storico di Milano", nelle assicurazioni sul presunto valore superiore dell'opera (es. "Certificato di opera garantita" con valore indicato €8.900) e nella rappresentazione ingannevole della natura dell'investimento integrava artifici e raggiri idonei a determinare l'errore del compratore anche sul valore del bene, giustificando l'annullamento del contratto. La Corte ha inoltre precisato che le valutazioni probatorie compiute (testimonianze, documenti, e-mail del manager dell'artista che indicava prezzi molto inferiori) non sono censurabili in sede di legittimità. Sulla questione delle spese, la Corte ha rilevato che la proposta transattiva era stata rappresentata e rifiutata ma che il rifiuto era irrilevante ai fini delle spese in quanto la domanda non è stata respinta in misura inferiore all'offerta; nulla è stato disposto sulle spese per l'inammissibilità del controricorso. Infine, è stato disposto che la società ricorrente versi l'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Rilevanza del principio di non contestazione ma la Corte territoriale ha fondato la decisione anche su prove testimoniali e documentali; la denuncia generica di errata applicazione è stata ritenuta inammissibile
art. 365 e 370 cod. proc. civ.
Richiesta di procura speciale per il giudizio di legittimità; controricorso dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale
La procura a margine dell'atto di citazione non soddisfa il requisito di specialità richiesto per il giudizio di cassazione
Applicazione della preclusione per i motivi di cui all'art.360 n.5 quando la sentenza d'appello si basa sugli stessi fatti del primo grado (c.d. doppia conforme), rendendo inammissibile l'omesso esame di fatti già accertati
Rilevanza del divieto di sindacare in cassazione omessi esami di fatti già accertati in entrambi i gradi
art. 166, 167, 168-bis, 269, 342, 343, 346 cod. proc. civ.
Norme richiamate nel tentativo di censurare la tardiva costituzione e l'assunzione delle prove; la Corte ha considerato la censura priva di decisività o indeterminata
Il vizio nella valutazione della prova è sindacabile in cassazione solo se si dimostra che il giudice ha valutato senza il "prudente apprezzamento" richiesto o ha attribuito un valore normativamente diverso alla prova; qui la censura è stata ritenuta non ammissibile
art. 1453 cod. civ. e artt. 343 e segg. cod. proc. civ.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'aliud pro alio; la Corte ha ritenuto la questione non centrale per la decisione e non autonoma rispetto alla ratio dell'annullamento per dolo
art. 1427 e segg. e art. 1321 e segg. cod. civ.
Norme sul contratto e volontà delle parti richiamate nel discutere se si trattasse di annullamento per dolo o rescissione per eccesso di prezzo; la Corte ha confermato il criterio giurisprudenziale che il dolo decettivo può giustificare l'annullamento anche quando riguarda il valore
La regola sulla proposta transattiva e le spese: il rifiuto è rilevante ai fini delle spese solo se la decisione non accoglie la domanda in misura superiore all'offerta; la Corte ha correttamente ritenuto irrilevante il rifiuto nella specie
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento del contratto per dolo contrattuale è necessario provare artifici, raggiri o menzogne idonee a travisare la realtà e a determinare un errore su aspetti essenziali del negozio; l'errore sul valore rientra tra gli errori che possono giustificare l'annullamento se indotti da condotte ingannevoli
- La mera esaltazione commerciale o un atteggiamento promozionale (dolus bonus) non integra il dolo decettivo: occorre che la rappresentazione falsa o artificiosa abbia effettivamente indotto l'altra parte in errore
- Le valutazioni probatorie (testimonianze, documenti, esame del valore) sono riservate al giudice di merito; la Corte di cassazione non sostituisce il suo giudizio a quello del merito se la motivazione è congrua e non violenta le regole prudenziali di apprezzamento della prova
- In cassazione i motivi generici che non indicano fatti precisi o passaggi specifici degli atti difensivi sono inammissibili; va indicato con precisione ciò che si contesta nel provvedimento impugnato
- Il controricorso in Cassazione richiede procura speciale nelle forme previste; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità del controricorso
- La preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. (doppia conforme) impedisce di sollevare in cassazione motivi che in sostanza chiedono il riesame di fatti già concordemente accertati nei due gradi
- Le offerte transattive rilevano ai fini delle spese solo secondo i criteri dell'art. 90: irrilevanti se la decisione non premia la parte offerente nella misura prevista dalla norma
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