Cassazione Civile, Sentenza n. 7057/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura sulla qualificazione delle travi come manufatti non di serie e sulla conseguente imputazione di responsabilità al progettista/direttore lavori; 2) deduzione che il Peruzzi fosse direttore dei lavori limitato al solo montaggio e non responsabile della fabbricazione delle travi; 3) censura sulla condanna in via solidale con l'impresa costruttrice, ritenendo che l'art. 3 legge 1086/1971 limiti la responsabilità alla parte di competenza; 4) contestazione della valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e della possibile causa produttiva dei vizi (processo produttivo in stabilimento) escludendo controllo del direttore lavori. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della condanna che lo obbligava, in via solidale con la società produttrice, alla sostituzione della copertura o al pagamento dei lavori quantificati e al risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Peruzzi Paolo. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti, affermando in particolare che le risultanze di fatto della Corte d'appello (le travi erano state eseguite sulla base di precisi calcoli e indicazioni dell'ing. Peruzzi e che lo stesso aveva assunto il ruolo di direttore delle opere e calcolatore delle strutture) non sono sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la qualificazione delle travi come manufatti realizzati su specifiche indicazioni e l'esistenza di un rapporto di appalto con la Bioerg; ha inoltre precisato che l'art. 3 della legge 1086/1971 non esclude la responsabilità solidale quando vi sia concorso di cause nella produzione del danno (richiamando il principio esteso dall'art. 2055 c.c.). Quanto al ricorso incidentale di Edilcostruzioni, è stato rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri; la sentenza ha liquidato le spese: il ricorrente principale condannato al pagamento di euro 10.200,00 in favore di IN.VE.CO., C.B.R. e Papa; spese compensate tra Peruzzi e Edilcostruzioni; spese sostenute da Franci, Bianco e Allianz dichiarate irripetibili nei loro confronti perché il ricorso non ha inciso sulle loro posizioni.
Norme richiamate
legge n. 1086 del 1971 art. 3
"ciascuno per la parte di sua competenza"
La Corte ha spiegato che l'art. 3 delimita i diversi titoli di responsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, ma non impedisce che, in caso di concorso di comportamenti colposi che abbiano concorso a produrre il danno, soggetti diversi rispondano in via solidale.
d.m. 3.12.1987 art. 1.6
La disciplina distingue manufatti di serie da manufatti occasionali sulla base di criteri tecnici e di produzione; la Corte ha ritenuto però che la verifica di applicazione dei parametri sia questione di fatto di competenza del giudice di merito. Nel caso le travi sono state ritenute non di serie per fatti probatori concreti.
circolare n. 31104 del 16.3.1989
Richiamata come supporto interpretativo alla distinzione tra manufatti di serie e non di serie; la Corte ha comunque rimarcato il carattere valutativo e di merito della qualificazione.
CNR UNI 10025 del 10.12.1998 e d.m. 14.9.2005 e d.m. 14.1.2008 (Norme tecniche)
Norme tecniche e istruzioni citate per definire i criteri di componenti prefabbricati di serie; impiegate dalla Corte per contestualizzare i criteri tecnici, ma senza sostituirsi all'accertamento dei fatti svolto dal giudice di merito.
codice civile art. 1218
Il ricorrente invocava la norma per sostenere che il danno derivasse da fattori produttivi non controllabili dal direttore lavori; la Corte ha ritenuto infondata la censura, richiamando il principio che il direttore dei lavori della struttura in cemento armato deve effettuare supervisione e controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti.
codice civile art. 1292 e ss.
Richiamati nella parte di censura relativa ai doveri del direttore dei lavori; la Corte ha respinto la tesi che escluda preventivamente la responsabilità solidale o l'imputazione di colpa al direttore dei lavori.
codice civile art. 2055
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata e dalla Corte per fondare l'estensione del principio di responsabilità solidale anche in ambito contrattuale quando più soggetti abbiano concorso efficacemente alla produzione del danno.
codice di procedura civile art. 112
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia sulle spese; la Corte ha valutato che la richiesta non era sufficientemente chiara e che il giudice di merito si era comunque pronunciato sulla compensazione delle spese d'appello.
Massime di principio
- Le qualificazioni tecniche come 'manufatto di serie' o 'manufatto occasionale' dipendono da verifiche fattuali e tecniche (processo produttivo, numeri di serie, modalità di produzione, documentazione al Ministero) e sono accertamenti di merito non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- Se componenti sono realizzati sulla base di precisi calcoli e indicazioni del progettista e nell'ambito di un appalto, è plausibile qualificare tali componenti come opere realizzate ad hoc, con possibile responsabilità anche del progettista/direttore che ha fornito le specifiche.
- Il ruolo di direttore dei lavori può comportare l'obbligo di supervisione e controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti; non è automaticamente limitato al solo montaggio se il fatto concreto prova un coinvolgimento più ampio.
- L'art. 3 della legge 1086/1971 non esclude la responsabilità solidale tra direttore dei lavori e appaltatore quando entrambi hanno concorso, per proprie colpe, alla produzione del danno; la solidarietà può fondarsi sul principio generale di concorso di cause (anche richiamando art. 2055 c.c.).
- In sede di cassazione il giudice non può procedere a rinnovata valutazione della prova tecnica o a diverso apprezzamento dei fatti già deciso dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o mancata considerazione di elementi decisivi.
- La mancata notifica del ricorso a una parte che ha visto la sua posizione già definita con sentenza passata in giudicato o rigettata nel merito non costituisce necessariamente vizio di integrità del contraddittorio quando tale parte è sostanzialmente estranea all'interesse impugnatorio.
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