Cassazione Civile, Sentenza n. 7050/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo che intimava a Carli il pagamento di euro 66.437,00 (saldo prezzo su compravendita immobiliare del 5.7.2005 per complessivi euro 250.000,00) e di euro 2.937,00 per successivo acquisto del 17.7.2006. Questioni principali: 1) eccezione di integrale pagamento del prezzo (la ricorrente deduceva di aver già versato acconti per euro 120.000/130.000 come risultante dal rogito); 2) eccezione di prescrizione del credito azionato dal Fallimento; 3) contestazione dell'aliquota IVA applicata (la ricorrente sosteneva il 4% invece del 10%). Il Tribunale di Treviso accolse parzialmente l'opposizione riducendo il credito a euro 51.276,80, ritenendo non provato l'integrale pagamento e che la prescrizione fosse stata interrotta dall'atto di diffida del 16.7.2015, ma riconoscendo l'aliquota IVA al 4%. La Corte d'appello, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarò l'impugnazione inammissibile. Con ricorso per cassazione la ricorrente dedusse sei motivi, tra cui carenza/formalità della motivazione in primo e secondo grado, mancato esame di documenti probatori, errata individuazione della decorrenza della prescrizione e erronea liquidazione delle spese di grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso, ritenendo corretta la valutazione di merito circa l'assenza di prova dell'effettivo versamento del saldo e la legittima individuazione della decorrenza della prescrizione dalla scadenza contrattuale (31.12.2005), nonché la possibilità per la Corte d'appello di motivare per relationem ai sensi di art. 348 ter c.p.c.. Ha però accolto il sesto motivo relativo all'errata determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese in sede d'appello: la Corte territoriale aveva applicato uno scaglione ministeriale troppo elevato; la Cassazione ha cassato la decisione solo per questo profilo e, decidendo nel merito, ha ridotto la somma liquidata per le spese del giudizio di appello in favore del Fallimento a euro 4.000,00. Per il giudizio di cassazione ha liquidato le spese per intero in euro 6.300,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), compensando per un quarto e condannando la ricorrente al pagamento dei restanti tre quarti; confermato nella sostanza il decisum del Tribunale (importo dovuto originariamente determinato in euro 51.276,80).
Norme richiamate
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione: la motivazione deve essere idonea a far comprendere le ragioni della decisione, ma la Corte ha ritenuto che nel caso la motivazione fosse sufficiente
richiamato congiuntamente ad altri principi procedurali attinenti all'istruzione e alla motivazione; la Corte ne utilizza i principi ai fini del controllo sulla motivazione
art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.
citate con riferimento ai doveri di motivazione e domicilio delle parti; impiegate nel contesto del controllo sulla regolarità procedurale
la Corte ha confermato che l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter può essere 'succintamente motivata' anche per relationem alla sentenza di primo grado; inoltre il comma 4 limita la proponibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità su questioni di prova
richiamato per evidenziare la preclusione del ricorso per cassazione su censure che riguardino la valutazione delle prove quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348 ter
norma sulla vendita a rate con riserva di proprietà citata in via analogica: la Corte rileva che, anche se richiamata, la decisione non ha sussunto il contratto nella fattispecie ma ha usato la disciplina come conferma della decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultimo termine di pagamento
artt. 1524, 1525, 1526 cod. civ.
richiamati nel quadro della disciplina sulla vendita con pagamento rateale/reserve di proprietà, ma la Corte ha precisato l'uso analogico di tali norme
citato nei motivi di ricorso relativi all'interpretazione del contratto; la Corte non ha ritenuto fondata la censura che invocava l'applicazione di tale norma per cambiare la qualificazione negoziale
stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha confermato l'individuazione della decorrenza dalla scadenza contrattuale del termine per il pagamento del saldo
art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
stabilisce che il valore della causa deve determinarsi con riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum); la Corte ha applicato questo criterio per correggere lo scaglione usato nella liquidazione delle spese d'appello
Massime di principio
- La quietanza di pagamento rilasciata dal venditore successivamente fallito può essere contestata dal fallimento che assume la posizione di terzo: la prova dell'effettivo versamento grava su chi la deduce.
- La decorrenza della prescrizione si determina in base al momento in cui il diritto può essere fatto valere; se il contratto fissa un termine finale per il pagamento del prezzo, la prescrizione può decorrere da tale scadenza.
- La disciplina della vendita a rate con riserva di proprietà può essere richiamata in via analogica per confermare che, quando il pagamento è frazionato, l'obbligazione è una sola e la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultimo termine di pagamento, ma non va automaticamente intesa come sussunzione del contratto in quella fattispecie se il testo negoziale non lo prevede.
- In materia di valutazione delle prove il giudizio di merito è insindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione: le censure che impugnano la valutazione probatoria sono in genere inammissibili in cassazione.
- L'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado e deve comunque fornire, anche sinteticamente, le ragioni della mancata probabilità di accoglimento dell'appello.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348 ter, molte censure relative a prova e valutazione del fatto risultano precluse in cassazione (art. 348 ter, comma 4 e art. 360 n.5 c.p.c.).
- Per la liquidazione delle spese processuali va assunto come parametro il criterio del decisum (art. 5 d.m. 55/2014): il valore della causa ai fini delle spese deve tener conto dell'importo attribuito alla parte vincitrice.
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