Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto n. 515 del 14 ottobre 2024, con il quale il Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha approvato la graduatoria di istituto definitiva dei candidati idonei per la disciplina ABPR31 Fotografia, in cui la ricorrente risulta collocata al terzo posto; - del bando della procedura selettiva pubblica relativa alla formazione di graduatorie di istituto prot. 5299/A3 del 5 agosto 2024; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria definitiva per la disciplina ABPR31 Fotografia, nonché il bando della procedura selettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati idonei per la disciplina ABPR31 Fotografia, nella quale è stata collocata al terzo posto, nonché il relativo bando e gli atti connessi. Il Collegio rileva che, per decidere le questioni dedotte con il terzo motivo di ricorso, è necessario acquisire i curricula relativi ai titoli artistici, culturali e professionali allegati alle domande di partecipazione dalla ricorrente e dai candidati controinteressati. Tali curricula erano richiesti dall’articolo 3 del bando a pena di esclusione dalla procedura selettiva.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio e dispone un incombente istruttorio ai sensi dell’articolo 65, comma 2, c.p.a. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila dovrà depositare nel giudizio, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore, i curricula relativi ai titoli artistici, culturali e professionali allegati alle domande di partecipazione dalla ricorrente e dai candidati indicati nel provvedimento. La trattazione del ricorso è rinviata all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione.

  • art. 3 del bando della procedura selettiva

    Richiedeva, a pena di esclusione, la presentazione dei curricula relativi ai titoli artistici, culturali e professionali.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un motivo di ricorso dipende dalla verifica di documenti allegati alle domande di partecipazione a una procedura selettiva, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione d’ufficio mediante un ordine istruttorio rivolto all’amministrazione, rinviando la trattazione della causa dopo il deposito.
  • In una procedura selettiva, la documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione costituisce elemento rilevante per verificare la regolarità delle domande e la legittimità della valutazione dei candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.