Cassazione Penale, Sentenza n. 5597/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP del Tribunale di Noia per un nuovo giudizio. Nel nuovo esame il GIP dovrà applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, valutando in modo analitico e motivato la sussistenza dell'unicità del programma criminoso e gli elementi di contiguità spazio-temporale ed esecutiva tra le condotte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Capriolo chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. rispetto ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato (punti 1-3). Il GIP, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo ostativa l'eterogeneità esecutiva delle condotte. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo invece l'esistenza di un collegamento esecutivo tra le condotte (contiguità temporale e spaziale e unità di disegno criminoso) che imponeva il riconoscimento della continuazione. La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato perché l'ordinanza impugnata conteneva argomentazioni generiche e apodittiche, non valutava analiticamente gli elementi di contiguità e non richiamava nemmeno le decisioni irrevocabili pregresse, così configurando una motivazione apparente.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede che le violazioni costituite da sentenze irrevocabili siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato, valutazione che va svolta dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele)
Giurisprudenza che individua l'esigenza che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un fine, ossia la preordinazione di una serie di reati nelle loro linee essenziali.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 (Lombardo)
Conferma dei criteri per rilevare l'ideazione unitaria e la preordinazione del programma criminoso ai fini della continuazione.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi)
Principio di distinzione tra continuazione e fattispecie relative alla reiterazione di comportamento criminoso come 'stile di vita' (recidiva, abitualità): la continuazione è istituto favorevole al reo e richiede diversa valutazione rispetto alla recidiva.
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari)
Sottolinea che la verifica della preordinazione non può basarsi su meri indici presuntivi o congetture: occorre dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario.
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009 (Notaro)
Conferma la necessità di elementi probatori concreti per l'affermazione della continuazione, non semplice analogia fra reati.
Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 (Mastrogiovanni)
Definizione di motivazione apparente: motivazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali o fondata su asserzioni apodittiche, argomentazioni generiche o prive di efficacia dimostrativa; in tali casi la motivazione è inesistente e dà luogo ad annullamento.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario provare che i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente preordinato; non basta la mera omogeneità dei titoli di reato.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo analitico e specifico: valutare elementi concreti quali contiguità temporale e spaziale, identità di mezzi o modalità, finalità comune e pianificazione originaria.
- La contiguità spazio-temporale e l'omogeneità esecutiva sono indici rilevanti e devono essere esplicitamente considerati; la loro semplice menzione senza analisi non è sufficiente.
- Non è ammesso fondare il rigetto su affermazioni generiche o apodittiche; la mancanza di adeguata motivazione può configurare motivazione apparente e determinare annullamento con rinvio.
- La continuazione va distinta da istituti sanzionatori collegati alla reiterazione (recidiva, abitualità): la prima premia l'unità di disegno criminoso mentre le seconde puniscono la tendenza a delinquere.
- In caso di dubbi o motivazione insufficiente, il rimedio della Corte è l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati.
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