Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12408/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente. La Corte ha inoltre rilevato che, in presenza di rinuncia accettata, resta esonerata dal provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado e il riconoscimento del diritto a che, nella base di calcolo dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo prevista dalla normativa regionale calabrese, fosse inclusa anche la tredicesima mensilità, con conseguente condanna al pagamento del relativo importo oltre interessi. L'ente di gestione stralcio ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, ma nelle more del giudizio è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6, l. Regione Calabria n. 9/2007

    La norma regionale disciplina l'indennità supplementare di incentivazione all'esodo; nel giudizio di merito è stata interpretata nel senso di comprendere, nella base di computo, ogni compenso di carattere continuativo percepito durante il rapporto, inclusa la tredicesima mensilità, valorizzando la natura retributiva dell'indennità.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio e consente alla Corte di non pronunciarsi sulle spese.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, se la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, il giudizio si estingue e la Corte non deve pronunciarsi sul merito delle censure.
  • Quando una prestazione di fine rapporto o un'indennità di incentivazione all'esodo è commisurata a elementi collegati alla retribuzione complessiva o alla durata residua del rapporto, la base di calcolo può includere i compensi continuativi percepiti in costanza di rapporto, se la disciplina applicabile e la sua ratio lo consentono.
  • La natura retributiva di un emolumento può rilevare ai fini della sua inclusione nel computo di prestazioni accessorie collegate al rapporto di lavoro, ove la normativa di settore lo faccia dipendere da parametri tipici della retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.