Cassazione Civile, Ordinanza n. 17327/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, commi 1 e 4, c.p.c., senza provvedere sulle spese. Non vi è stata decisione sul merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma pari al 2,5% della retribuzione lorda trattenuta ai fini del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva poi revocato il decreto; la Corte d'appello di Perugia aveva rigettato il gravame del lavoratore. Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel testo non sono specificati il contenuto dei singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e esclude la regolazione delle spese, secondo quanto affermato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non provvede sulle spese, se dal testo non emergono diverse statuizioni.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, resta assorbito ogni profilo di merito relativo alla fondatezza delle censure formulate contro la sentenza impugnata.
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