Cassazione Penale, Sentenza n. 24862/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi due di reclusione per minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. Avverso tale decisione l'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale, sostenendo che, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare una pena pecuniaria e non la reclusione; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero presso la Cassazione chiedeva l'inammissibilità del ricorso, mentre la parte civile concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la pena applicata era illegale perché, in presenza del bilanciamento tra l'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e le attenuanti generiche, avrebbe dovuto essere applicata la pena prevista dalla fattispecie base, cioè la multa, e non la reclusione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Norme richiamate
La Corte lo qualifica come circostanza aggravante della minaccia; nel bilanciamento con le attenuanti generiche, se queste prevalgono o vengono comunque riconosciute, la sanzione deve tornare a quella della fattispecie base, cioè la multa, non la reclusione.
La fattispecie base del reato di minaccia prevede la multa; la pena detentiva applicata in sentenza è stata ritenuta illegale perché diversa per genere rispetto al sistema sanzionatorio previsto dalla norma.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche impone di ricalcolare il trattamento sanzionatorio secondo il corretto bilanciamento con l'aggravante contestata.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- È illegale la pena che, all'esito del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, risulti diversa per genere da quella prevista dalla fattispecie base, se la disciplina legale impone il ritorno alla sanzione originaria.
- Quando un'aggravante speciale viene neutralizzata o bilanciata con attenuanti generiche, il giudice deve applicare la pena stabilita per il reato nella sua forma base, senza sostituirla con una pena di genere diverso.
- Il vizio relativo alla sospensione condizionale della pena può restare assorbito quando sia già necessario un nuovo esame del trattamento sanzionatorio per la correzione della pena illegale.
- In sede di legittimità, la denuncia di "pena illegale" è fondata quando la sanzione concreta si pone fuori dal sistema sanzionatorio previsto dalla legge per il reato contestato.
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