Cassazione Penale, Ordinanza n. 23534/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto sulla prescrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo di ricorso, per come risulta dal testo, riguardava la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p.: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che non dovesse applicarsi la regola richiamata dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla successione delle discipline in materia di sospensione della prescrizione e la sua applicabilità ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, nonché la disciplina successiva per i fatti dal 1 gennaio 2020.
Norme richiamate
norme incriminatrici che integrano il furto aggravato, reato per il quale era stata confermata la condanna nei gradi di merito
disciplina della sospensione del corso della prescrizione; la Corte richiama il principio secondo cui la versione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto una specifica disciplina della sospensione della prescrizione, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
non ha prodotto effetti retroattivi abrogativi della disciplina previgente sulla sospensione della prescrizione
legge 27 novembre 2021, n. 134
ha rimodulato il sistema della prescrizione per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 in poi
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175
precedente di legittimità richiamato come principio dirimente sulla successione delle leggi in materia di sospensione della prescrizione
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione va applicata secondo il tempus commissi delicti e secondo la successione delle leggi nel tempo, senza attribuire alle riforme successive effetti retroattivi non espressamente previsti.
- La versione dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo in cui tale disciplina era vigente, cioè tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
- Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 opera la disciplina della prescrizione risultante dal sistema introdotto dalla legge n. 134/2021.
- Un motivo di ricorso manifestamente infondato sulla prescrizione non consente il superamento del vaglio di ammissibilità in cassazione.
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