Cassazione Penale, Ordinanza n. 28437/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., la motivazione del giudice sulla congruità della pena fosse adeguata e che non vi fosse violazione dell’art. 133 c.p.; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni tre, mesi uno e giorni dodici di reclusione per i reati di tentato omicidio e porto illegale di oggetto atto ad offendere, unificati dal vincolo della continuazione e con riconoscimento delle circostanze. Il ricorrente ha dedotto, quale unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p., lamentando la mancata esplicitazione dei criteri seguiti per determinare la pena inflitta. La Corte ha rilevato che il calcolo della pena era integralmente conforme all’accordo tra le parti e che la sanzione era nei limiti di legge; in sede di patteggiamento, inoltre, il giudice deve verificare la correttezza dei profili giuridici, la congruità della pena richiesta e l’assenza evidente di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., con motivazione adeguata alla natura del rito.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione della pena; la doglianza è stata ritenuta infondata perché la pena concordata era nei limiti di legge e coerente con il patto tra le parti.
Nel patteggiamento il giudice deve verificare che non emergano in modo evidente cause di non punibilità.
Viene richiamato il carattere speciale dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, che impone un controllo limitato ma sufficiente sulla correttezza giuridica e sulla congruità della pena.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la motivazione del giudice sulla pena può essere sintetica, purché dia conto della correttezza giuridica della qualificazione e della congruità della sanzione rispetto all’accordo e ai limiti legali.
- Quando la pena applicata coincide con quella concordata tra le parti ed è legalmente consentita, non è configurabile una violazione dell’art. 133 c.p. per la sola mancata esplicitazione analitica dei criteri di commisurazione.
- Nel patteggiamento il giudice ha l’obbligo di controllare la correttezza dei presupposti giuridici dell’accordo e di verificare che non emergano in modo evidente cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; se tale controllo è correttamente svolto, il ricorso è inammissibile.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28368/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28376/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28378/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28379/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28380/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28382/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →