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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08732/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 629-bis e 175 c.p.p. Sosteneva che, posto che la sentenza di primo grado è del 21/09/2016 (dopo l'entrata in vigore della legge n.67/2014), doveva applicarsi il regime della rescissione del giudicato (nuova normativa) e che il principio "tempus regit actum" imponeva di considerare il regime vigente al momento in cui l'imputato abbia potuto esercitare l'impugnazione. Il difensore ha inoltre richiamato precedenti pronunce e ha trasmesso motivi aggiunti relativi ad altri provvedimenti (Tribunale di Pescara e pronunce di questa Corte) posti a confronto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello perché, dai fatti processuali, il ricorrente era stato dichiarato contumace in primo grado e non risulta fosse stato emesso decreto di irreperibilità. In base all'art. 15-bis della legge n.67/2014 (norma transitoria), nei procedimenti in corso alla entrata in vigore della legge il nuovo sistema si applica ma in deroga continua ad applicarsi la disciplina previgente (art.175 c.p.p.) quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. La Corte ha inoltre escluso la piena assimilabilità tra declaratoria di latitanza e di irreperibilità, richiamando giurisprudenza sul diverso presupposto e sulle ricerche della polizia giudiziaria ai sensi dell'art.295 c.p.p. Pertanto l'istanza di rescissione era inammissibile e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 15-bis, legge n. 67 del 2014

    "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità."

    La norma transitoria stabilisce che, se l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato dichiarato irreperibile, si applica la disciplina previgente (art.175 c.p.p.) anche se la sentenza è successiva all'entrata in vigore della legge 67/2014; pertanto la rescissione del giudicato non era lo strumento applicabile.

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente)

    È il regime previgente relativo alla restituzione in termini per l'impugnazione da parte dell'imputato assente/contumace; la Corte ha ritenuto che, per i casi disciplinati dall'art.15-bis, debba continuare ad applicarsi.

  • art. 629-bis cod. proc. pen. (rescissione del giudicato)

    Rappresenta lo strumento introdotto con la riforma (rescissione del giudicato) ma la sua applicabilità è stata esclusa dalla Corte per i procedimenti in cui opera la deroga transitoria (contumacia senza irreperibilità).

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire i criteri e l'ampiezza delle ricerche che la polizia giudiziaria deve svolgere: tali ricerche, pur dovendo essere esaustive per valutare l'impossibilità di esecuzione e la sottrazione volontaria, non coincidono automaticamente con quelle richieste per la declaratoria di irreperibilità (luoghi specifici o ricerche all'estero).

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato rispetto alla possibilità di ricerche all'estero ai fini della dichiarazione di irreperibilità; la Corte segnala che tali ricerche non sempre sono richieste per dichiarare lo stato di latitanza o valutare la contumacia.

  • art. 17 cod. proc. pen.

    Richiamato per negare la riunione dei ricorsi: la Corte ha osservato che ricorsi relativi a distinti provvedimenti e separatamente impugnati non rientrano nell'ipotesi di riunione disciplinata dall'art.17.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito del ragionamento sulla verifica della regolarità del titolo esecutivo e sull'istanza di restituzione termini correlata; evidenzia profili procedurali collegati all'esecuzione.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato contumace in primo grado e non è stato emesso il decreto di irreperibilità, trova applicazione la deroga transitoria dell'art.15-bis della legge n.67/2014: continua ad applicarsi la disciplina previgente (art.175 c.p.p.) anziché la nuova disciplina della rescissione del giudicato.
  • La declaratoria di latitanza non è automaticamente assimilabile alla declaratoria di irreperibilità; i due istituti hanno presupposti e finalità diversi e non possono essere confusi ai fini dell'applicazione della normativa transitoria.
  • Il principio "tempus regit actum" (applicazione della norma vigente al momento dell'atto) può essere superato da una specifica disposizione transitoria che disciplina espressamente il regime applicabile alla successione di norme; quindi occorre verificare sempre la presenza di norme transitorie specifiche.
  • Per valutare l'ammissibilità di rimedi processuali relativi all'assenza/contumacia è essenziale accertare formalmente se sia stata pronunciata la declaratoria di irreperibilità e quali ricerche siano state effettuate ai sensi dell'art.295 c.p.p.; l'assenza di decreto di irreperibilità può determinare l'applicazione della disciplina previgente.
  • Non sono riunibili in Cassazione procedimenti distinti relativi a provvedimenti diversi e separatamente impugnati salvo che ricorra la specifica ipotesi legalmente prevista; la riunione richiede i presupposti dell'art.17 c.p.p.
  • In situazioni fattuali in cui l'imputato prova di essere stato stabilmente fuori dal territorio o senza contatti con il processo, ciò può rendere plausibile la ricostruzione dell'"incolpevole mancata conoscenza" del procedimento e giustificare l'esame dell'istanza di restituzione termini, ma l'applicabilità concreta dipende dalla verifica dei presupposti formali (contumacia vs irreperibilità) e dalla normativa transitoria.

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