Cassazione Civile, Ordinanza n. 11078/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Nel giudizio originario di opposizione a precetto promosso dall'ente previdenziale nei confronti della controparte, la Corte d'appello aveva confermato la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, ritenendo sussistente una soccombenza reciproca: la parte privata aveva eccepito l'incompetenza per valore e per territorio, indicando come competente un giudice diverso da quello poi ritenuto competente dal giudice; in particolare, sulla competenza per territorio era risultata soccombente. La ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., sostenendo di essere stata totalmente vittoriosa perché l'opposizione era stata introdotta dall'ente previdenziale davanti a un giudice incompetente e perché, quanto alla competenza per valore, il relativo profilo sarebbe stato prioritario rispetto a quello territoriale. Chiedeva quindi la riforma della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso che potesse applicarsi il principio evocato dalla ricorrente in tema di vittoria su una propria domanda, osservando che nel caso concreto la vittoria riguardava un'eccezione di incompetenza e non una domanda autonoma. Ha però ritenuto che, in presenza di un'eccezione di incompetenza territoriale, la parte che ha adito il giudice incompetente sia l'unica responsabile della fase processuale necessaria a rilevare il vizio e debba quindi essere considerata soccombente su tale punto. Applicando il criterio di causalità, la Corte ha affermato che l'ente previdenziale doveva essere ritenuto soccombente, avendo instaurato l'opposizione davanti a un giudice incompetente, e che non vi era soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per nuova statuizione sulle spese del merito e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La regolazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza, che nel caso concreto è stato individuato in capo alla parte che aveva introdotto il giudizio davanti a un giudice incompetente.
La compensazione delle spese non era giustificata, perché non vi era una vera soccombenza reciproca.
La censura è stata prospettata anche come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione si è concentrata sulla corretta individuazione della soccombenza ai fini delle spese.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, quando la lite si definisce con declaratoria di incompetenza, va considerato soccombente, ai fini della regolazione delle spese, chi ha introdotto il giudizio davanti al giudice incompetente, poiché ha dato causa alla fase processuale inutile necessaria a far emergere il vizio di competenza.
- L'erronea o esatta indicazione del giudice territorialmente competente non incide, di per sé, sulla fondatezza dell'eccezione di incompetenza: ciò che rileva è che il processo sia stato radicato davanti a un giudice incompetente.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca non è giustificata quando una parte risulti vittoriosa sull'eccezione di incompetenza e l'altra sia l'unica responsabile della radicazione del giudizio davanti al giudice incompetente.
- Ai fini della regolazione delle spese, opera il principio di causalità: le spese seguono la parte che ha determinato l'instaurazione della fase processuale resa necessaria dal vizio processuale accertato.
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