Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sull'ammissione dell'appello delle parti civili per presunta mancanza, nella procura speciale, del conferimento del potere di proporre impugnazione; 2) doglianza circa la procedibilità per querela di reato (truffa aggravata) e presunta carenza/mancanza di motivazione circa la tardività delle querele; 3) dedotta violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, per non aver rinnovato l'esame del perito e di più testimoni decisivi ai fini dell'assoluzione di primo grado; 4) mancata motivazione rafforzata nel riformare l'assoluzione; 5) carenze e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (salti logici, mancato confronto con le prove e valutazioni contraddittorie).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi, quarto e quinto motivi ritenendoli manifestamente infondati (con richiamo alle Sezioni unite Mazzarella e alla disciplina transitoria sulle modifiche alla procedibilità per il reato di truffa). Ha invece accolto il terzo motivo: il giudice di appello, avendo riformato la sentenza assolutoria di primo grado (limitatamente agli effetti civili) sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative che erano state decisive per l'assoluzione, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche per il perito e per i testimoni indicati. Per tale vizio la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per un nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello. Il resto della decisione di merito della Corte d'appello (come ritenuta di responsabilità ai soli effetti civili) viene quindi rimessa in discussione nel nuovo giudizio a seguito della rinnovazione probatoria disposta dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen., comma 3
presunzione semplice sul mandato per grado successivo e possibilita' di superarla con "espressa volontà diversa"
La Corte richiama la giurisprudenza (Sez. U, Mazzarella) secondo cui formule generiche come "oltre i gradi superiori di giudizio" sono idonee a superare la presunzione e a conferire al difensore anche il potere di impugnare
art. 76, 122, 124, 129, 591, 603, 606 cod. proc. pen.
articoli invocati nel ricorso (specifiche disposizioni procedurali e di motivazione)
Richiamati nei motivi attinenti alla validita' della procura, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis) e ai rimedi di legittimita' (art. 606): la Corte valuta correttamente la portata di tali norme e applica i principi di giurisprudenza consolidata
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento per valutazione della prova dichiarativa
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di rinnovazione investe tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto e si estende anche al perito; l'obbligo opera anche quando la riforma incide soltanto sugli effetti civili
lett. b), c), e) (motivazione, violazioni di norme e nullità)
Norma che disciplina i motivi di cassazione utilizzati dal ricorrente: la Corte valuta quali censure siano fondamentalmente rilevanti e quali infondate
modifiche alla procedibilita' della truffa aggravata e disciplina transitoria
La Corte osserva che le modifiche legislative hanno reso alcune aggravanti procedibili a querela e che, per reati commessi prima dell'entrata in vigore, la disciplina transitoria (art.85) fissa il termine per la querela a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, con applicazione retroattiva favorevole all'imputato
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 44712/2004 (Mazzarella); Sez. U, n. 22065/2021 (Cremonini); Sez. U, n. 14426/2019 (Pavan)
massime e criteri di interpretazione giurisprudenziale
Mazzarella: valenza di formule generiche nella procura; Cremonini: obbligo di rinnovazione anche se riforma riguarda solo effetti civili; Pavan: omissione della rinnovazione della prova peritale costituisce nullita' denunciabile in cassazione
Massime di principio
- La procura alle liti che contiene formule generiche come "oltre i gradi superiori di giudizio" e simili e' normalmente idonea a conferire anche il potere di impugnare: non e' richiesta una formula sacramentale per estendere il mandato al grado successivo.
- Se il giudice d'appello riforma una sentenza di proscioglimento (anche solo limitatamente agli effetti civili) modificando la valutazione di prove dichiarative che erano decisive per l'assoluzione, e' obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in relazione a tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto, comprese le prove peritali acquisite in forma dichiarativa.
- La mancata rinnovazione di prove dichiarative decisive integra un vizio rilevante che puo' condurre all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio per un nuovo esame probatorio.
- Modifiche legislative che favoreggiano l'imputato in tema di procedibilita' (es. trasformazione di talune aggravanti da perseguibili d'ufficio a perseguibili a querela) si applicano retroattivamente ove incidano in senso favorevole e possono essere corredate da norme transitorie che sospendono termini di querela fino all'entrata in vigore; la volonta' punitiva della parte offesa puo' essere desunta anche dalla costituzione di parte civile non revocata.
- In sede di impugnazione in cassazione le censure di motivazione e di illogicita' sono valutate con riguardo alle giustificazioni gia' fornite dal giudice di merito e alla coerenza con la giurisprudenza di legittimità: mancata confutazione specifica delle ragioni dell'assoluzione puo' configurare vizio quando non sia stato svolto il necessario confronto con le prove decisive
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