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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28942/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non conformi ai requisiti di specificità richiesti per l'impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 230 L. Fall. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla valutazione del quadro probatorio compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure erano formulate in modo generico e indeterminato, prive dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicavano gli specifici elementi posti a base delle doglianze e non consentivano di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 230 L. Fall.

    indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati; la genericità e l'indeterminatezza delle doglianze ne determinano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici, determinati e riferiti a precise ragioni di censura; non sono ammissibili doglianze meramente generiche o assertive.
  • La deduzione di vizi di legge o di motivazione non può risolversi in una contestazione indifferenziata della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, se non sono indicati gli elementi di fatto e i passaggi argomentativi oggetto di critica.
  • La mancanza dei requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. impedisce alla Corte di cassazione di individuare il contenuto effettivo delle doglianze e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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