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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37259/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2011: alla società venivano recuperati costi ritenuti non inerenti in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti, mentre ai soci veniva imputato un maggior reddito da partecipazione. I contribuenti impugnavano gli atti; la CTP accoglieva solo parzialmente i ricorsi. In appello, la CTR rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti, affermando, per quanto qui rileva, che i costi erano deducibili pur in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, ma che i contribuenti non avevano assolto l’onere di provare la propria inconsapevolezza della partecipazione a tali operazioni, ritenendo irrilevante la documentazione prodotta. In cassazione i contribuenti deducevano un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando violazione dell’art. 350 c.p.c. n. 4 in relazione agli artt. 132 c.p.c. n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente, limitandosi a richiami a principi generali senza riferimenti alla peculiare fattispecie e senza considerare le censure e le prove dedotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse affatto apparente, perché la sentenza di merito conteneva un’ampia e argomentata giustificazione del rigetto dell’appello incidentale, fondata sulla mancata prova, da parte dei contribuenti, della propria inconsapevolezza di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha quindi osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. È stata inoltre confermata la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza è stata formalmente incardinata come nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto ricorresse il vizio dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità resta limitato al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se totalmente mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    È richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 350 c.p.c., n. 4

    È invocato dai ricorrenti nel motivo, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una nuova valutazione delle prove o del convincimento formatosi nel giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la trattazione camerale della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte la ritenga sintetica o non condivisibile.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa una critica diretta al convincimento del giudice di merito né una richiesta di nuova valutazione delle prove, essendo precluso il riesame del materiale istruttorio.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare la propria inconsapevolezza della frode può gravare sul contribuente, e la relativa valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può tradursi nella mera contestazione della sufficienza della motivazione o nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • Quando il giudice di merito esprime un’apprezzabile ratio decidendi sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla valutazione della prova, il ricorso che punti solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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