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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39114/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo un solo motivo: l'omessa motivazione in ordine alla recidiva. La Corte di cassazione rileva però che il corrispondente motivo di appello era stato formulato senza rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.; perciò il vizio non poteva essere validamente devoluto al giudice di secondo grado. Di conseguenza non è ammissibile in cassazione censurare un preteso difetto di motivazione su un motivo che, in realtà, era inammissibile o comunque non ritualmente proposto in appello. Il testo non indica il reato presupposto oggetto della condanna di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che il motivo d'appello relativo alla recidiva era aspecifico e quindi non idoneo a radicare un valido sindacato in cassazione; le cause di inammissibilità dell'impugnazione possono essere rilevate anche d'ufficio in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    La specificità dei motivi di appello è requisito necessario di ammissibilità; un motivo aspecifico non è ritualmente devoluto al giudice del gravame e non può essere poi censurato in cassazione come omessa motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le cause di inammissibilità dell'impugnazione non sanate nel giudizio di merito possono e devono essere rilevate dalla Corte di cassazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se pretende di denunciare l'omessa motivazione su una questione che non è stata validamente devoluta al giudice d'appello per difetto di specificità del corrispondente motivo di gravame.
  • La sentenza di primo grado, sulle questioni non specificamente impugnate in appello, acquista efficacia di giudicato e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • La censura relativa alla recidiva deve essere proposta in appello con motivi specifici; in mancanza, il relativo vizio non è deducibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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