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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3361/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (riesame) che aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata per il delitto relativo all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e l'aveva sostituita con gli arresti domiciliari per i reati contestati ai capi 18, 19 e 21 (cessione e acquisto di sostanza stupefacente in concorso). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge: la gravità indiziaria sarebbe fondata su mere presunzioni ed elementi equivoci (assenza di sequestri, uso di linguaggio ambiguo come "patate", mera presenza in alcuni incontri), e le esigenze cautelari sarebbero sproporzionate rispetto al compendio probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e, in larga parte, meramente confutativi di valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, soggette al sindacato limitato della Corte. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale che si è basata su intercettazioni, sistemi GPS e riscontri oggettivi, nonché sull'interpretazione del linguaggio convenzionale come questione di fatto. Anche la censura sulle esigenze cautelari è stata giudicata generica; la Corte ha confermato la legittimità della sostituzione della misura con gli arresti domiciliari e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come norma incriminatrice relativa al traffico/acquisto/cessione di sostanze stupefacenti; i fatti contestati ai capi 18, 19 e 21 sono stati valutati in relazione a questa fattispecie.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in riferimento ad una contestazione iniziale (misura cautelare originaria) poi annullata dal Tribunale; utilizzato per descrivere il quadro accusatorio complessivo.

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione, nel sindacare i provvedimenti del riesame, verifica solo se la decisione ha dato adeguato conto delle ragioni che giustificano la gravità indiziaria e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici; escluso il controllo sulle diverse valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito.

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli

    Conferma che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito il riesame del merito.

  • Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi

    Ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle ricostruzioni di fatto operate dal giudice di merito.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar

    Stabilisce che l'interpretazione di linguaggio criptico o convenzionale nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacare tale valutazione solo se manifesta illogicità.

  • Corte Cost., n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio che la condanna alle spese e all'ammenda può essere disposta anche se il ricorso è inammissibile senza che ciò comporti necessariamente responsabilità colposa del ricorrente; qui è stata applicata la sanzione di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decisioni del tribunale del riesame è ammesso solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; le mere divergenze di valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • L'interpretazione di espressioni criptiche o convenzionali nelle intercettazioni (es. termini come "patate") è questione di fatto da valutare dal giudice di merito e non può essere riformulata in sede di legittimità salvo palese irragionevolezza.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare concretamente la carenza di una motivazione logica e sufficiente; censure generiche o contumeliose sono destinate all'inammissibilità.
  • Gli elementi indiziari possono essere ricostruiti sulla base di un complesso di riscontri (intercettazioni, dati GPS, osservazioni) e non è necessario che esista un "sequestro" o una prova materiale isolata per sostenere la gravità indiziaria.
  • Le censure sulla mancata sussistenza delle esigenze cautelari devono essere specifiche e fondate: eccezioni generiche sul punto difficilmente prevalgono se il giudice ha motivato la prognosi concreta di pericolosità o reiterazione.
  • Presentare un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in casi ritenuti non totalmente innocui, anche ammende; è opportuno valutare attentamente le censure prima di impugnare.

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