Cassazione Civile, Ordinanza n. 29735/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione la Corte, nel rigettare il ricorso della società contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, aveva condannato la società alla rifusione delle spese di lite ma aveva omesso di pronunciare sull'istanza, ritualmente formulata nel controricorso, di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. I difensori hanno quindi chiesto la correzione materiale dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la clausola di distrazione. La questione affrontata riguarda il mezzo processuale esperibile per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese nel provvedimento della Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando manchi una pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio non è l'impugnazione ordinaria ma il procedimento di correzione degli errori materiali. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 31176/2021, aggiungendo nel dispositivo, dopo la liquidazione delle spese, la locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati ... dichiaratisi antistatari". Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
richiamato per la proposta in camera di consiglio ritualmente comunicata alle parti
indicato insieme all'art. 288 c.p.c. come base del procedimento di correzione degli errori materiali
indicato insieme all'art. 287 c.p.c. come rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione
richiamato come disposizione coerente con il procedimento di correzione nel caso di soddisfacimento del credito del difensore per onorari e spese
indicato come applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione per la correzione di errori materiali
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- La distrazione delle spese, quando richiesta dal difensore nei termini processuali, può essere inserita nel dispositivo mediante correzione del provvedimento che abbia omesso di disporla, anche se si tratta di pronuncia della Corte di cassazione.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è funzionale alla ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo per il proprio credito professionale.
- Il ricorso per correzione può essere proposto dai difensori legittimati e deve essere notificato alle parti personalmente secondo le forme richieste dal procedimento.
- Quando è accolto il ricorso per correzione volto a integrare la clausola di distrazione, non occorre una nuova regolazione delle spese del procedimento di correzione, se la Corte esclude una statuizione sul punto.
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