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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10611/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la revoca della sospensione condizionale concessa a Vito Cascio con sentenza di condanna; il giudice dell'esecuzione (Tribunale di Trapani in composizione monocratica) si è dichiarato incompetente rilevando l'applicazione dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p., secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegale l'esecuzione è attribuita al collegio. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge, sostenendo che la regola dell'art. 665, comma 4-bis, si applica solo quando i più provvedimenti siano emanati dallo stesso Tribunale e non quando le autorità giudiziarie siano diverse.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per inoppugnabilità del provvedimento impugnato: la dichiarazione di incompetenza del giudice dell'esecuzione non è soggetta ai normali mezzi di impugnazione (va eventualmente dedotto un conflitto di giurisdizione/competenza). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che conferma la non impugnabilità delle ordinanze di incompetenza adottate nel procedimento di esecuzione e ha quindi respinto il ricorso senza entrare nel merito dell'interpretazione dell'art. 665, comma 4-bis.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegale l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio"

    La norma attribuisce la competenza all'organo collegiale quando l'esecuzione riguarda pluralità di provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e in composizione collegiale; la questione se tale norma si applichi anche tra provvedimenti emessi da autorità diverse è stata sollevata ma non risolta dalla Corte in questa pronuncia.

  • art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui le sentenze che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza non sono impugnabili con gli ordinari mezzi di impugnazione; applicato per escludere la possibilità di ricorrere avverso l'ordinanza di incompetenza del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Un'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione si dichiara incompetente non è normalmente impugnabile con i rimedi ordinari: per risolvere la questione occorre, se del caso, promuovere il conflitto di giurisdizione o di competenza.
  • Prima di proporre impugnazioni avverso decisioni di incompetenza occorre valutare la strada del conflitto tra giudici e non l'impugnazione ordinaria, poiché quest'ultima può risultare inammissibile.
  • L'art. 665, comma 4-bis, c.p.p. va verificato attentamente: attribuisce competenza al collegio quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi dal medesimo Tribunale in composizione monocratica e collegiale; se i provvedimenti sono di autorità diverse potrebbe non trovare applicazione e va valutata la competenza concreta.
  • Accertare quale provvedimento sia divenuto irrevocabile per ultimo e quale organo lo abbia emesso è fondamentale per comprendere la ripartizione di competenza nell'ambito dell'esecuzione.

Testo integrale

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