Cassazione Civile, Ordinanza n. 02088/2026 del 31/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di lavoro in cui alcuni dipendenti avevano chiesto e ottenuto in primo grado il pagamento di somme per lavoro straordinario festivo. L’ente datore di lavoro aveva eseguito la condanna e poi, dopo la riforma della sentenza di primo grado passata in giudicato, aveva promosso azione di restituzione delle somme pagate. Nel giudizio di merito i lavoratori avevano eccepito il difetto di procura alle liti in capo ai difensori dell’ente al momento del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, sostenendo che la procura non risultasse depositata e che il successivo deposito fosse avvenuto senza autorizzazione. La Corte d’Appello ha respinto l’eccezione, qualificando la vicenda come mero errore informatico telematico e ritenendo la procura già esistente in base alla delibera di conferimento dell’incarico e a successivi atti difensivi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la procura non era agli atti al momento della costituzione e che non vi era base per presumere la sua anteriorità; con un secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., assumendo che si trattasse di inesistenza della procura e non di nullità sanabile, e che comunque non vi fossero elementi per ritenere la procura rilasciata prima del deposito del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non negava la mancata produzione della procura ma la ricostruiva come errore materiale telematico sanabile. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte territoriale non aveva applicato l’art. 182, comma 2, c.p.c., né aveva qualificato il vizio come nullità della procura: aveva invece escluso l’inesistenza della procura e fondato la decisione su una diversa ricostruzione in fatto e su un rimedio processuale di rimessione in termini. Poiché il ricorso non si misurava con la reale ratio decidendi e non individuava correttamente la norma processuale violata, le censure sono state ritenute inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e con l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto assunto come trascurato risulti invece espressamente considerato dalla sentenza impugnata.
La censura è inammissibile se la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di questa norma e non ha qualificato il vizio della procura come nullità sanabile.
Nel ricorso per cassazione, soprattutto in caso di asserito error in procedendo, occorre individuare con precisione il vizio processuale e la norma violata, altrimenti la censura non è scrutinabile.
Richiamato come possibile base normativa della rimessione in termini, ma non oggetto di specifica censura pertinente nel ricorso.
Richiamato come possibile regola sul raggiungimento dello scopo dell’atto, ma non specificamente dedotto nel ricorso.
Richiamato in relazione al deposito degli atti introduttivi del processo, ma non come norma effettivamente censurata.
Richiamato in relazione al rito del lavoro e al deposito del ricorso introduttivo, ma non come norma effettivamente censurata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è scrutinabile la censura che assuma trascurato un fatto quando quel fatto risulti in realtà considerato dal giudice di merito, anche se valutato diversamente.
- Il motivo che denunci violazione di una norma processuale è inammissibile se la sentenza impugnata non ha effettivamente applicato quella norma e la censura non si confronta con la reale ratio decidendi.
- In presenza di un asserito error in procedendo, il ricorrente deve indicare specificamente il vizio processuale dedotto e la disposizione violata; non è sufficiente contestare in astratto la ricostruzione fattuale della sentenza.
- La Corte di cassazione non sostituisce al decisum censurato una diversa ricostruzione del regime processuale se il ricorso non attinge la concreta base giuridica della decisione impugnata.
- Le questioni relative alla sanatoria di un vizio della procura, al raggiungimento dello scopo o alla rimessione in termini devono essere dedotte e sviluppate in modo coerente con la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02068/2026 del 31/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02075/2026 del 31/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02077/2026 del 31/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02079/2026 del 31/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02080/2026 del 31/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02081/2026 del 31/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →