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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34941/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 28 ottobre 2025, contestando la valutazione della falsa testimonianza e della propria responsabilità, anche quanto all’elemento soggettivo. Le censure investivano la lettura delle dichiarazioni dell’imputato e il loro confronto con quelle dei testimoni Scarpitta, Di Dia e Costanzo, nonché la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorso riguardava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il testo non specifica ulteriori dettagli fattuali relativi alla falsa testimonianza né la pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e non consentivano un nuovo scrutinio in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza impugnata giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le risultanze e prive di manifeste incongruenze logiche, tanto sulla configurabilità della falsa testimonianza e sulla responsabilità, compreso l’elemento soggettivo, quanto sulla valutazione delle dichiarazioni. Ha inoltre richiamato il diniego delle attenuanti generiche e le valutazioni prognostiche negative, ritenute assorbenti rispetto alla richiesta di sostituzione della pena. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né gli eventuali importi dovuti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenti statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata è giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione della configurabilità della falsa testimonianza e della responsabilità dell’imputato, compreso l’elemento soggettivo, può fondarsi sulla lettura complessiva e sul confronto logico tra le dichiarazioni dell’imputato, dei testimoni e della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

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