Ordinanza n. 1065/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00358/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione dell'atto amministrativo impugnato. La controversia riguardava la mancata dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio del lavoratore. Nell'atto di appello l'interessato ha invocato la sopravvenuta integrazione documentale relativa, tuttavia, a un diverso requisito, consistente nella comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, rilevando che sia il provvedimento amministrativo sia l'ordinanza del TAR erano motivati sulla mancata dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio del lavoratore, mentre la documentazione prodotta in appello riguardava un requisito diverso, ossia la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale. La documentazione invocata, quindi, non incideva sulla specifica ragione posta a fondamento del diniego cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto l'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la documentazione sopravvenuta è rilevante solo se attiene specificamente al presupposto di fatto o al requisito che ha determinato il diniego della tutela cautelare; la documentazione relativa a un requisito diverso non è idonea a superare la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- L'appello cautelare deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi dell'ordinanza di primo grado: non è sufficiente dedurre l'integrazione documentale di un diverso requisito rispetto a quello la cui mancanza ha fondato il rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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