Cassazione Penale, Ordinanza n. 13502/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. La domanda riguardava reati già oggetto di unificazione solo parziale in cognizione: per due sentenze il vincolo era stato già riconosciuto, mentre il ricorrente chiedeva di estenderlo anche ai reati della terza sentenza, comprensivi di un tentato omicidio. La difesa sosteneva, in sostanza, che le condotte fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso; la Corte ha invece ritenuto che i reati non fossero omogenei sul piano esecutivo e che il tentato omicidio fosse frutto di ragioni sorte solo il giorno della sua realizzazione, dunque estraneo a una preordinazione criminosa unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito/esecuzione, secondo cui non vi era prova né plausibilità di un unico disegno criminoso tra i fatti già unificati e il residuo tentato omicidio. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili; la sua applicazione richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso e non può fondarsi sulla sola astratta omogeneità delle condotte.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01
Quando la continuazione è invocata in sede esecutiva per reati collegati a un'organizzazione mafiosa, non basta l'omogeneità astratta dei reati: occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, per accertare l'unicità del momento deliberativo.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati richiede una verifica concreta dell'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente la mera astratta omogeneità delle fattispecie.
- Quando uno dei fatti residui è un delitto di sangue o comunque un fatto esecutivamente e teleologicamente eterogeneo rispetto agli altri, il giudice può escludere la continuazione se emerge che la sua genesi è legata a ragioni sopravvenute e non a una preordinazione originaria.
- Nel caso di reati collegati ad ambienti o organizzazioni mafiose, la prova della continuazione richiede un'indagine specifica sulla struttura e continuità dei sodalizi e sul nesso tra la partecipazione del soggetto e la progressiva attuazione del medesimo programma criminoso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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