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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26833/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che la declaratoria di inammissibilità fosse illegittima. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era generico e aspecifico, perché si limitava a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza criticare in modo argomentato la ratio decidendi. Veniva anche lamentata la lesione del diritto al contraddittorio per la declaratoria de plano dell'inammissibilità, ma la Corte esclude tale censura richiamando la possibilità per il giudice di secondo grado di dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio e senza previa interlocuzione quando ricorrono i presupposti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Corte di merito per difetto di specificità, poiché l'atto di impugnazione non presentava una correlazione effettiva con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare motivi già disattesi. Ha inoltre affermato che, in tale ipotesi, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità anche de plano, senza necessità di previo contraddittorio. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di appello deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 591 c.p.p.

    comma 1 lett. c); comma 2

    L'inammissibilità dell'impugnazione va dichiarata quando manchino i requisiti di specificità; il giudice d'appello può rilevarla anche d'ufficio e pronunciarla de plano senza previa instaurazione del contraddittorio.

  • art. 127 c.p.p.

    La disciplina speciale dell'art. 591 c.p.p. esclude, nel caso considerato, le formalità del contraddittorio previste per il procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, poiché manca la necessaria specificità estrinseca.
  • La specificità dell'impugnazione richiede una critica argomentata e una correlazione effettiva tra i motivi di gravame e la ratio decidendi del provvedimento censurato; l'assenza di tale correlazione integra aspecificità e determina inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello può essere pronunciata dal giudice di secondo grado anche d'ufficio e senza previo contraddittorio quando l'impugnazione non rispetti i requisiti richiesti dall'art. 581 c.p.p.
  • Quando l'appello è proposto in totale inosservanza dei requisiti di specificità, non sussiste un obbligo di previa interlocuzione con la difesa per la declaratoria di inammissibilità.
  • La riproposizione meramente assertiva o sovrapponibile delle doglianze già respinte non assolve alla funzione dell'impugnazione, che deve invece evidenziare puntualmente gli errori della decisione censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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