Cassazione Penale, Sentenza n. 41129/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva errata applicazione della norma sostanziale in tema di ricettazione: il Tribunale di Massa aveva riconosciuto l'attenuante speciale del capoverso dell'art. 648 c.p. ritenendo il valore dei beni ricettati 'relativamente modesto'. Il PG ha contestato tale valutazione sostenendo che per riconoscere la particolare tenuità non basta il valore economico irrisorio della cosa, ma occorre la tenuità complessiva del fatto, comprensiva dei danni patrimoniali oggettivi arrecati alla persona offesa e della personalità dell'imputato. In particolare, la presenza di una carta di pagamento impone di valutare non il valore materiale del supporto ma la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento. Inoltre si contestava che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'attenuante, aveva poi aumentato la pena per la recidiva specifica senza effettuare il necessario giudizio comparativo tra attenuante e aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha applicato erroneamente la legge penale nel riconoscere l'attenuante speciale: il valore non esiguo di alcuni beni (in particolare la carta di pagamento) e la personalità del reo (recidiva specifica e reiterata) impongono un diverso accertamento della tenuità del fatto. La sentenza del Tribunale di Massa è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio che valuti correttamente l'eventuale riconoscimento dell'attenuante e il confronto con le aggravanti soggettive.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (capoverso)
L'attenuante speciale della 'particolare tenuità' non si fonda esclusivamente sul valore economico della cosa, ma richiede la valutazione complessiva della vicenda, comprensiva dei danni patrimoniali oggettivi arrecati alla persona offesa e degli altri parametri indicati dall'art. 133 c.p.
Individua i criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'agente ai fini dell'applicazione delle circostanze; pertanto, i parametri di cui all'art. 133 sono rilevanti per accertare la sussistenza della attenuante speciale.
Stabilisce il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti; la Corte rileva che il giudice non può riconoscere l'attenuante e poi aumentare la pena per recidiva senza aver previamente effettuato il confronto ex art. 69.
Norma procedurale citata in relazione alla conclusione scritta della Procura Generale; applicata per la trasmissione delle conclusioni scritte in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 (Ruggiero)
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007
Principio secondo cui per escludere la particolare tenuità occorre valutare la consistenza globale dei danni patrimoniali riconducibili al fatto (esempio di assegni usati per somme rilevanti).
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022 (Della Marchesina)
Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022
La tenuità non è configurabile quando l'oggetto del reato è una carta di credito/di pagamento, perché il valore da considerare è la potenziale utilizzabilità seriale, non il supporto materiale.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 (Mahmoud Halima)
Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019
Ulteriore conferma del principio sulla valutazione del valore delle carte di pagamento per escludere la tenuità.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022 (Mazza)
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022
Ribadisce che il valore economico è elemento concorrente e sussidiario nella valutazione della particolare tenuità; se non esiguo, la tenuità deve essere esclusa.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021 (Bevilacqua)
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021
Chiarisce che la particolare tenuità è una circostanza attenuante da inserire nel giudizio di comparazione ex art. 69, non una autonoma figura di reato.
Massime di principio
- Nella ricettazione il valore economico del bene è rilevante ma sussidiario: se il valore non è esiguo, la attenuante speciale della particolare tenuità deve essere esclusa.
- Se l'oggetto è una carta di pagamento o uno strumento similare, il valore da considerare è la potenziale utilizzabilità (danno potenziale seriale), non il valore materiale del supporto; ciò spesso esclude la tenuità del fatto.
- La personale capacità a delinquere dell'imputato (pregressa condotta, recidiva specifica o reiterata) è un elemento fondamentale che può escludere l'attenuante; il giudice deve valutarla insieme agli altri parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Il giudice non può riconoscere un'attenuante speciale e poi aumentare la pena per una aggravante soggettiva senza aver svolto il confronto comparativo prescrittivo ex art. 69 c.p.; occorre espressamente comparare le circostanze.
- In casi simili il giudice deve motivare la valutazione complessiva della tenuità: considerare danni oggettivi alla vittima, entità del profitto, potenziale rischio derivante dagli strumenti ricettati e la personalità del reo.
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