Cassazione Penale, Ordinanza n. 31712/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli proponibili contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito del concordato in appello. Dal testo emerge che il ricorso lamentava un vizio di motivazione riguardante la possibilità di definire il processo ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; tale questione risultava inoltre assorbita dalla rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi alla pena. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia giudiziale oppure all'applicazione di una pena illegale.
Norme richiamate
Contro la sentenza pronunciata ai sensi della disposizione, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia giudiziale o all'applicazione di una pena illegale.
possibilità di definire il processo ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La doglianza relativa alla possibilità di una pronuncia ex art. 129 c.p.p., formulata come vizio di motivazione, non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di concordato in appello, anche perché risultava assorbita dalla rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per motivi riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice oppure l'applicazione di una pena illegale.
- Il vizio di motivazione relativo alla possibilità di definire il processo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro una sentenza di concordato in appello, quando non rientra nelle categorie di motivi eccezionalmente consentite.
- La rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi alla pena assorbe le doglianze estranee alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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