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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06668/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione un decreto del 9 agosto 2024 emesso dal giudice di sorveglianza di Sassari. La Suprema Corte non entra nel merito del provvedimento impugnato, perché rileva un vizio formale del ricorso: l'impugnazione è stata proposta personalmente dal soggetto interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale per la Cassazione. Viene quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione delle regole sulla legittimazione e sottoscrizione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, che richiedono la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto validamente personalmente nel caso considerato, ma richiede l'assistenza tecnica secondo il regime vigente.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha introdotto l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei casi disciplinati dagli artt. 571 e 613 c.p.p., è inammissibile se proposto personalmente dalla parte senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa autonoma di inammissibilità che impedisce l'esame nel merito del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la Corte applica anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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