Cassazione Penale, Sentenza n. 22576/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (art. 73 DPR 309/1990) per detenzione e trasporto illecito di stupefacenti (sequestro di hashish e cocaina rinvenuti in autovettura). Tre motivi: 1) mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 (i giudici avrebbero valutato solo il dato ponderale e non gli altri indici indicati dalla normativa e giurisprudenza); 2) censura sulla sussistenza della recidiva (i precedenti sarebbero di lieve entità o peculiari e non idonei a costituire recidiva aggravante); 3) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 240 cod. pen. sulla confisca di denaro (510 euro), cellulare e autovettura: manca argomentazione sul nesso di pertinenzialità e sulla provenienza lecita/illecita dei beni, e non è specificato sotto quale norma (art. 240 comma 1, comma 2 o art. 240-bis) sia stata disposta la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: la valutazione di merito sui parametri di offensività e la decisione sulla recidiva non appaiono illogiche o irrazionali e pertanto non sindacabili in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte fondato: la confisca della somma di 510 euro (e, in relazione, la motivazione generale sulla confisca dei beni sequestrati) non è adeguatamente motivata né è specificato il presupposto normativo di riferimento; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame su quel punto. Il resto della sentenza (condanna a anni 4, mesi 8 di reclusione e 30.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990) è confermato e irrevocabile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La valutazione della lieve entità non si fonda solo sul dato quantitativo ma su un giudizio complessivo degli indici elencati (modalità, mezzi, relazioni con il mercato, numero di assuntori, ecc.); gli indici vanno valutati unitariamente e possono compensarsi tra loro.
Criteri per la valutazione delle circostanze e della pericolosità sociale ai fini del riconoscimento della recidiva e delle attenuanti: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.
Confisca facoltativa per il prodotto o profitto del reato; nel caso di detenzione di stupefacenti, il denaro può essere confiscato se risulta essere prodotto/profitto del reato, ma ciò richiede motivazione specifica.
Confisca obbligatoria del prezzo del reato qualora sia dimostrabile; anch'essa richiede adeguata motivazione in relazione al caso concreto.
Prevede la confisca obbligatoria del denaro o beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica; applicabile anche per i reati richiamati dall'art. 85-bis del DPR 309/1990; richiede valutazione della sproporzione e il diritto dell'imputato di giustificare la provenienza.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis
Rinvio alle norme penali (es. art. 240-bis) per la disciplina della confisca in materia di stupefacenti; consente l'applicazione delle norme sul sequestro/confisca patrimoniale previste dal codice penale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite sent. n. 51063 del 27/09/2018 e altre)
Orientamenti richiamati: la valutazione complessiva degli indici di lieve entità ex art. 73(5) e i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito; inoltre principi su come accertare recidiva e pericolosità sociale.
Massime di principio
- Valutazione della lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990): non va limitata al solo peso della sostanza; il giudice deve fare un giudizio complessivo su tutte le circostanze (modalità, mezzi, rete di rifornimento, numero di dosi/assuntori, ecc.). Indici contrastanti possono compensarsi; la mera proposta di diversa valutazione quantitativa dal ricorrente non è sufficiente in Cassazione se la motivazione di merito non è irrazionale.
- Recidiva: per accertare la recidiva rilevante ai fini di diminuzione/inasprimento occorre un esame concreto del rapporto tra i precedenti e il reato attuale alla luce dei criteri dell'art. 133 cod. pen.; la semplice esistenza di precedenti non basta se non emerge una perdurante inclinazione al reato.
- Confisca di denaro e beni: il giudice deve indicare con chiarezza sulla base di quale previsione normativa dispone la confisca (art. 240/1, 240/2 o 240-bis) e motivare perché il denaro/bene costituisce prodotto, profitto o prezzo del reato ovvero perché il suo valore è sproporzionato rispetto ai redditi dell'imputato. In ipotesi di mera detenzione (non cessione) la confisca del denaro richiede elementi specifici che la colleghino al reato; l'assenza di tale motivazione rende la statuizione annullabile.
- Onere probatorio e allegazioni difensive: se l'imputato sostiene la legittima provenienza o proprietà dei beni, il giudice deve valutare le allegazioni e motivare la loro eventuale insufficienza; l'accertamento di fatto dei giudici di merito è limitatamente sindacabile in Cassazione salvo profili di illogicità o contrasto con le regole di esperienza.
- Limiti del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se l'apparato argomentativo della sentenza impugnata è coerente e privo di irrazionalità; le critiche che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti devono essere supportate da profili di illegittimità formale o di illogicità.
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