Cassazione Penale, Ordinanza n. 25209/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile, a titolo di concorso morale, di due rapine contestate ai capi A) e B), indicate come una tentata e una consumata. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non si fosse compiutamente pronunciata sui nuclei essenziali delle doglianze difensive in ordine al giudizio di responsabilità e non avesse confrontato tali argomenti con le conclusioni del Procuratore generale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per erronea applicazione della disciplina sul concorso di persone, travisamento della nozione di "mandante" ed errata ricostruzione della causalità soggettiva. In sostanza, il ricorso mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e a ottenere l'assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello, e comunque generici, perché non indicavano in modo specifico i passaggi critici della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano a sollecitare una inammissibile rilettura del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non aver commesso il fatto
Richiamato come formula assolutoria sollecitata dalla difesa; la Corte non entra nel merito perché reputa il ricorso inammissibile e generico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, poiché la valutazione della prova spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale richiede l'indicazione puntuale dei passaggi della sentenza censurati; l'assenza di specificità integra causa di inammissibilità.
- Le doglianze sulla responsabilità a titolo di concorso di persone devono confrontarsi con gli accertamenti fattuali e con la motivazione logica della sentenza di merito; non possono risolversi in contestazioni astratte della ricostruzione probatoria.
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