Ordinanza n. 1573/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. n. 327 del 15/12/2025 di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, notificato in data 07/01/2026 – per evidente errore materiale è riportato sul verbale di notifica 07/12/2025 – adottato dalla Questura di Caserta; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Caserta recante la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, notificato il 7 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio il Collegio aveva già disposto, con precedente ordinanza, incombenti istruttori a carico dell'amministrazione. L'amministrazione non ha adempiuto all'ordine istruttorio. La presente ordinanza non esamina nel merito i motivi di legittimità dedotti contro la revoca né decide sulla sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha reiterato gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza, ordinando all'amministrazione intimata di depositare quanto richiesto in precedenza, in tempo utile per la successiva camera di consiglio. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'8 luglio 2026. Il Collegio ha quindi adottato una misura istruttoria e interlocutoria, senza pronunciarsi sull'annullamento del provvedimento di revoca, sulla sospensione della sua efficacia o sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione cautelare; la domanda cautelare non è stata ancora decisa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non adempie a un ordine istruttorio già impartito dal giudice amministrativo, il giudice può reiterare gli incombenti, ordinando nuovamente il deposito della documentazione richiesta entro un termine utile per la prosecuzione della trattazione.
- La reiterazione degli incombenti istruttori e il rinvio della camera di consiglio per la prosecuzione della domanda cautelare non definiscono la controversia e non comportano una decisione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
- In presenza di dati idonei a identificare una parte o altri soggetti citati, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità degli interessati, sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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