Cassazione Penale, Sentenza n. 41963/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di conversione della pena pecuniaria (multa di € 8.100,00) in lavoro sostitutivo per Paolo Pieri. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, in primo momento, aveva declinato la competenza trasmettendo gli atti a Santa Maria Capua Vetere poiché Pieri era detenuto presso la Casa circondariale di Carinola. Il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha poi dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto negativo, sostenendo che, essendo il condannato libero al momento della presentazione dell'istanza e domiciliato a Lamporecchio (Pistoia), la competenza territoriale per le sanzioni sostitutive va individuata in base al luogo di residenza/domicilio (normativa speciale ex legge n. 689/1981), e non al luogo di detenzione previsto dall'art. 677 c.1 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto e ha deciso che è competente per territorio il Magistrato di sorveglianza di Firenze. Nel dispositivo si afferma che la conversione delle pene pecuniarie rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (art. 660 c.p.p.) e che, quanto alla competenza territoriale, per i soggetti non detenuti deve farsi primariamente riferimento al criterio della residenza ai sensi dell'art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689; il provvedimento declinatorio di Firenze basato sul luogo di detenzione risultava superato documentalmente, in quanto Pieri era domiciliato a Pistoia, pertanto Firenze è stata dichiarata competente e gli atti sono stati trasmessi a quel Magistrato.
Norme richiamate
art. 210 disp. att. cod. proc. pen.
Considerata norma speciale, insieme alle disposizioni della legge n. 689/1981, per individuare la competenza territoriale in materia di sanzioni sostitutive, facendo riferimento al luogo di residenza del condannato quando non è detenuto.
art. 108 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata come disposizione speciale che contribuisce a individuare la competenza territoriale per le sanzioni sostitutive in base alla residenza/domicilio del condannato.
art. 677 comma 1 cod. proc. pen.
«tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento»
La Corte interpreta questa norma come regolatrice della competenza territoriale principalmente per i soggetti detenuti; tuttavia essa non esclude l'applicazione di criteri diversi stabiliti da leggi speciali quando l'interessato non è recluso o internato.
art. 660 comma 2 cod. proc. pen.
Attribuisce la competenza funzionale al Magistrato di sorveglianza in materia di conversione delle pene pecuniarie.
art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689
Individua il criterio della residenza del condannato come parametro territoriale per la competenza in materia di sanzioni sostitutive quando il soggetto non è detenuto.
artt. 62 e 66 legge 24 novembre 1981 n. 689 (richiamati in giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata ritiene che queste disposizioni escludano l'applicabilità dell'art. 677 c.p.p. (comma 2) per la determinazione della competenza in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie, confermando il criterio della residenza.
Massime di principio
- La competenza funzionale per la conversione delle pene pecuniarie spetta al Magistrato di sorveglianza (art. 660 c.p.p.).
- La competenza territoriale, quando il condannato non è detenuto, va individuata principalmente in base alla residenza o al domicilio del condannato (art. 107 legge n. 689/1981), e non automaticamente in base al luogo di precedente detenzione.
- L'art. 677 c.p.p. riguarda il criterio del luogo dell'istituto di pena per i soggetti detenuti; se il soggetto è libero, possono applicarsi criteri speciali previsti da leggi specifiche.
- Prima di sollevare o accettare conflitti di competenza, il giudice deve verificare lo stato di detenzione/domicilio del soggetto alla data della richiesta e controllare la documentazione anagrafica/di scarcerazione.
- In caso di contrasto tra giudici circa la competenza, è ammissibile il conflitto di competenza e la decisione spetta alla Corte che dirime quale Magistrato sia competente e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Per evitare rilievi di incompetenza, le parti (e il pubblico ministero) dovrebbero indicare chiaramente lo stato personale del condannato (detenuto/libero) e il relativo domicilio/residenza al momento della presentazione dell'istanza.
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