Cassazione Civile, Ordinanza n. 26390/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo. Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non sono state poste spese a carico di alcuno.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta dalla compagnia assicurativa per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento di euro 3.600, asseritamente dovuti a titolo di risarcimento del danno per avere negoziato e pagato allo sportello un assegno non trasferibile intestato a una determinata beneficiaria in favore di un soggetto diverso dall'effettivo prenditore. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Parma aveva confermato il rigetto. Contro tale sentenza la compagnia assicurativa proponeva ricorso per cassazione, ma prima della decisione dichiarava di voler rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, comunicata dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia validamente formulata al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia e mancata attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
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