Cassazione Civile, Ordinanza n. 17316/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un medico specialista ambulatoriale aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta, per gli anni d'imposta 2012-2015, sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio per incarichi svolti presso ambulatori esterni al proprio Comune di residenza. L'ufficio aveva negato il rimborso ritenendo imponibili tali somme ai sensi dell'art. 51 TUIR. Il contribuente aveva impugnato il diniego ottenendo ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 51 TUIR e dell'art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, in relazione all'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato le somme come indennità di natura riparatoria e non tassabile, senza verificare la concreta tipologia del rimborso e il relativo regime fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di indennità di trasferta del medico che svolga attività fuori dal Comune di residenza, le somme erogate per spese di viaggio rientrano nel regime dell'art. 51, comma 5, TUIR, che distingue tra rimborsi analitici, non imponibili nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate, e rimborsi forfettari, imponibili oltre i limiti di legge. La CTR avrebbe quindi dovuto accertare la natura concreta del rimborso e applicare, secondo i casi, l'esclusione totale o la tassazione ridotta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per le trasferte o missioni fuori dal territorio comunale di svolgimento dell'attività è prevista una disciplina fiscale speciale: il rimborso può essere non imponibile se analitico e documentato, oppure imponibile nei limiti di legge se forfettario.
art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271
Richiamato come norma attuativa dell'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, nel contesto della disciplina delle spese di viaggio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il deposito della memoria.
Massime di principio
- In materia fiscale, i rimborsi spese di trasferta vanno qualificati secondo la loro concreta struttura: il giudice deve accertare se il rimborso sia analitico, cioè parametrato a spese effettive e documentate, oppure forfettario, perché dal tipo di rimborso dipende il relativo regime di imponibilità.
- Le somme corrisposte a titolo di spese di viaggio per attività svolta fuori dal Comune di residenza non possono essere automaticamente considerate non imponibili: occorre verificare la disciplina applicabile e la natura del compenso/rimborso alla luce dell'art. 51 TUIR.
- Quando il giudice di merito omette di verificare la tipologia del rimborso spese e di applicare il corretto regime fiscale, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
- Il regime delle trasferte ex art. 51, comma 5, TUIR distingue tra esclusione totale dalla tassazione per rimborsi analitici e tassazione nei limiti di legge per rimborsi forfettari.
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