Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di una porzione di area, facente parte di un compendio più ampio occupato e irreversibilmente trasformato per la realizzazione di una strada, impugnavano la stima dell’indennizzo determinato dal comune a seguito di provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello aveva qualificato il terreno come inedificabile alla data del provvedimento acquisitivo, valorizzando la variante generale del PRG del 1953 approvata nel 1980, che lo destinava a viabilità pubblica e verde comunale, e aveva quantificato l’indennizzo in misura superiore a quella amministrativa. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione degli artt. 42-bis, 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001, per avere la Corte territoriale fatto riferimento alla destinazione urbanistica risultante dal PRG del 1980 e non, invece, al valore del suolo e delle opere realizzate dopo l’illegittima trasformazione; 2) violazione di legge per aver determinato il valore di mercato secondo il criterio del valore di trasformazione e della monetizzazione degli standard, anziché sommando il valore del suolo al valore del costruito; 3) erronea valutazione dell’area come standard urbanistico, sostenendo che l’opera, realizzata tra il 1972 e il 1976, non era prevista in alcun documento urbanistico e che le previsioni più tarde avevano natura meramente ricognitiva o, comunque, di vincolo preordinato all’esproprio, da cui prescindere ai fini della qualificazione urbanistica del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, perché in parte generici e in parte contrari al diritto applicabile, tutti i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai fini della stima dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il momento rilevante per la qualificazione urbanistica del bene è quello dell’adozione del provvedimento di acquisizione, non quello dell’occupazione o della trasformazione materiale del suolo. Ha inoltre ribadito che il provvedimento ex art. 42-bis, quale titolo di trasferimento della proprietà, richiama i criteri dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 per la stima. Quanto alla pretesa sommatoria tra valore del suolo e valore delle opere, la Corte l’ha giudicata generica e comunque incompatibile con il principio che esclude tale sommatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001
Il provvedimento di acquisizione sanante costituisce titolo del trasferimento della proprietà e, ai fini della stima dell’indennizzo, impone di avere riguardo alla situazione urbanistica esistente al momento della sua adozione; il comma 3 richiama i criteri dell’art. 37, comma 3, in tema di indennità di esproprio.
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in tema di criteri di determinazione dell’indennità; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma lo considera nel quadro della censura respinta.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Opera quale parametro richiamato dall’art. 42-bis, comma 3, per la determinazione dell’indennizzo connesso all’acquisizione del bene.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, come dato atto nel dispositivo.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nei casi di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la qualificazione urbanistica del bene ai fini della stima dell’indennizzo va compiuta con riferimento alla data del provvedimento di acquisizione, non alla data dell’occupazione illegittima o della trasformazione materiale del suolo.
- Il provvedimento di acquisizione sanante, costituendo titolo del trasferimento della proprietà, richiama i criteri legali di stima previsti per l’indennità di esproprio e non consente di retrodatare la valutazione al momento dell’illecita apprensione del bene.
- La censura che invochi la sommatoria tra valore del suolo e valore del costruito deve indicare in modo specifico le opere considerate e il relativo valore; in ogni caso, non è ammissibile una sommatoria automatica tra valore dell’area e del manufatto ai fini della stima.
- In sede di ricorso per cassazione, la critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non può tradursi in una mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti o dei fatti, se non nel rispetto del requisito di specificità dei motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →