Cassazione Penale, Sentenza n. 39101/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 19/09/2022 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata (provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 16/06/2022). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza non sarebbe mai stato notificato all'interessato; (2) il Magistrato non avrebbe tenuto conto delle disposizioni del D.L. 146/2013 nella valutazione dell'istanza di liberazione anticipata.
La decisione
La Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza sia affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (richiamando principi consolidati secondo i quali la decisione doveva essere adottata dal Tribunale di Sorveglianza e non dal Presidente). Non si è pronunciata nel merito sulle censure relative al D.L. 146/2013, essendo prevalso il vizio di costituzione del giudice.
Norme richiamate
art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilita' posta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza violi le norme sulla costituzione del giudice e determini nullità assoluta del provvedimento ai sensi della norma richiamata
Richiamato dal ricorrente come disposizione rilevante ai fini della concessione della liberazione anticipata; la Corte non si è espressa nel merito su tale norma perché ha annullato il decreto per vizio di costituzione del giudice e ha rimesso la decisione al Tribunale di Sorveglianza
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, Sent. n. 13968 del 18/03/2021 (Peter), Rv. 281354-01
Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354-01
Consolidato principio secondo cui il provvedimento di inammissibilità del reclamo avverso il rigetto della liberazione anticipata non può essere adottato dal Presidente ma deve essere deciso dal Tribunale di Sorveglianza; la violazione di tale regola di costituzione del giudice comporta nullità assoluta
Massime di principio
- Se l'inammissibilità di un reclamo viene dichiarata da un giudice improprio (es. Presidente invece del Tribunale competente), tale decisione può essere nulla per vizio di costituzione del giudice e determinare l'annullamento con rinvio.
- La verifica preliminare della regolarità della notificazione del provvedimento impugnato è centrale: l'assenza di notificazione può incidere sui termini e sull'ammissibilità del rimedio e va documentata e rilevata tempestivamente.
- Quando sussiste una questione procedurale struttura (es. competenza del giudice), il giudice dell'impugnazione può annullare e rinviare senza pronunciarsi sul merito delle censure sostanziali (es. errata applicazione di una norma come il D.L. 146/2013).
- In situazioni simili è opportuno, prima di affrontare il merito, verificare la correttezza della formazione del giudice e la regolarità delle notificazioni: difetti in tali aspetti possono prevalere e rendere necessario il rinvio per nuovo esame.
- Il corretto rimedio in caso di nullità per costituzione del giudice è l'annullamento del provvedimento e il rinvio al giudice competente perché esamini le questioni sostanziali secondo diritto.
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