Cassazione Penale, Ordinanza n. 12147/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. In particolare, il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione delle minacce finalizzate a ottenere somme di denaro. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando la determinazione della pena e degli aumenti e diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione. Ha inoltre depositato memoria, ma la Corte ha rilevato che i motivi nuovi non potevano sanare l'inammissibilità dei motivi originari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo privi di specificità perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare sulla attendibilità della persona offesa e sulla sussistenza delle minacce estorsive. Ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato, ribadendo che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da censurarsi solo in presenza di pena di gran lunga superiore alla misura media. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso che la memoria potesse sanare l'inammissibilità del ricorso, richiamando il principio per cui i motivi nuovi non eliminano il vizio radicale dei motivi originari e non possono comportare un surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare in base ai criteri di gravità del fatto e personalità dell'agente.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della valutazione della prova è inammissibile quando non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma si risolva in una mera rilettura alternativa del compendio probatorio.
- Nel delitto di estorsione, la motivazione che valorizzi le dichiarazioni della persona offesa, se sorrette da elementi univoci di riscontro, può fondare validamente l'affermazione di responsabilità.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se non indica uno scostamento macroscopico dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione dettagliata sulla pena è richiesta soprattutto quando la sanzione si discosta in modo significativo dalla misura media.
- I motivi nuovi depositati in cassazione non sanano l'inammissibilità originaria del ricorso e non possono essere utilizzati per aggirare i termini di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →