Cassazione Penale, Ordinanza n. 11431/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di appello aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 167, comma 1, del d.lgs. 196/2003 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena, ma aveva confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità per il delitto di sostituzione di persona. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi due ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata riqualificazione dei fatti; con il terzo ha censurato la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; con il quarto ha invocato la prescrizione del reato. La Corte rileva che le doglianze sui primi due motivi non si confrontano con la motivazione d'appello, la quale aveva dato conto dell'attribuzione di un falso nome con lo scopo di indurre in errore la compagnia assicuratrice e della sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie, reato perseguibile d'ufficio. Quanto al dolo, la Corte di merito aveva ritenuto che la condotta fosse diretta a procurarsi un vantaggio economico, così integrando l'elemento soggettivo richiesto. Il motivo sulla prescrizione è dichiarato infondato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. La memoria della parte civile è ritenuta tardiva e comunque di contenuto non significativo, ma è richiamato il principio secondo cui, nel rito camerale non partecipato, la parte civile può ottenere la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato solo se abbia svolto un'effettiva attività difensiva nei limiti consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato gli effetti sfavorevoli per il ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto della memoria della parte civile, ritenuta tardiva e poco significativa. La declaratoria di inammissibilità ha impedito di esaminare utilmente la dedotta prescrizione. La decisione impugnata restava ferma nel capo relativo alla responsabilità per sostituzione di persona, mentre era già intervenuta assoluzione per il diverso reato di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003
La Corte richiama il dato che la sentenza di appello aveva assolto l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
È citato insieme all'art. 611 c.p.p. per descrivere il procedimento in camera di consiglio non partecipata davanti alla Corte di cassazione.
È richiamato per individuare il rito camerale non partecipato applicato nel giudizio di legittimità.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso è il presupposto applicato dalla Corte per le conseguenze sanzionatorie processuali.
È la base normativa implicita della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente reiterative sono inammissibili o comunque manifestamente infondate.
- L'affermazione della sostituzione di persona è sostenibile quando la condotta consista nell'attribuirsi un falso nome con finalità decettiva, idonea a indurre in errore il destinatario, anche in funzione di un vantaggio economico.
- Il dolo del reato di sostituzione di persona può desumersi dalla finalità di procurarsi un vantaggio economico mediante l'uso del falso nome.
- La deduzione della prescrizione non può essere utilmente valorizzata quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, se la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- Nel rito camerale non partecipato, la parte civile può conseguire le spese processuali in cassazione in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato solo se abbia svolto un'effettiva attività difensiva nei limiti consentiti.
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