Cassazione Civile, Ordinanza n. 26055/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, fossero caducati gli avvisi emessi nei confronti delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e, quindi, anche la pretesa impositiva nei confronti del bookmaker estero. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010 e dalla citata pronuncia costituzionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il presupposto giuridico dell’imposta in capo al bookmaker. La società resistente ha contrastato il ricorso, sostenendo la correttezza dell’interpretazione data dalla CTR e richiamando la pretesa caducazione della responsabilità solidale del bookmaker.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza più recente e ha affermato che, per le annualità anteriori al 2011, l’imposta unica sulle scommesse non grava sulle ricevitorie, ma sul bookmaker, anche estero e privo di concessione, mentre la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non su quella del bookmaker estero. Poiché nel caso concreto era in discussione esclusivamente la posizione del bookmaker per l’anno 2010, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è la norma base dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; va letta in combinazione con la disciplina successiva e, per le annualità antecedenti al 2011, comporta l’assoggettamento del bookmaker all’imposta.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore; conferma l’assoggettamento ad imposta degli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano.
Corte cost. n. 27/2018
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina soltanto nella parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettava al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non il bookmaker estero.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
la Corte richiama il principio per cui l’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e quindi non contrasta con la direttiva IVA.
art. 56 TFUE
i giochi d’azzardo rilevano rispetto alla libertà di prestazione di servizi; l’imposta in questione non introduce una restrizione discriminatoria tra operatori nazionali ed esteri.
costituisce il vizio dedotto nel ricorso, per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, per le annualità antecedenti al 2011 il soggetto passivo va individuato nel bookmaker che gestisce la raccolta delle giocate, anche se stabilito all’estero e privo di concessione, quando la controversia riguardi la sua posizione sostanziale.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina fiscale in materia di scommesse può avere effetti limitati al segmento normativo espressamente colpito, senza estendersi automaticamente a soggetti diversi da quelli menzionati dalla pronuncia.
- Una disposizione fiscale di interpretazione autentica o comunque interpretativa può applicarsi anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, se non sono previsti effetti transitori contrari.
- L’imposta unica sulle scommesse non ha natura armonizzata IVA e non va valutata come imposta sul volume d’affari; il giudizio di compatibilità unionale si svolge piuttosto alla luce della libertà di prestazione dei servizi e dell’assenza di discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26017/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →