Ordinanza n. 254/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di complessive 296 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, unitamente alle disposizioni regolamentari, FAQ e atti connessi, nella parte relativa al calcolo dell’esperienza professionale e alla valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 6294 del 23 dicembre 2025 e gli atti connessi, contestando in particolare la previsione secondo cui, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, rileva la sola decorrenza economica dell’inquadramento. Ha chiesto di essere ammessa alla procedura di progressione verticale con riconoscimento dell’anzianità decorrente dal 31 dicembre 2008 e dei titoli di studio, nonché degli effetti consequenziali. La domanda cautelare prospettava dunque l’illegittimità dei criteri di computo dell’esperienza professionale e il mancato riconoscimento di un corso di perfezionamento. Il Collegio ha inoltre rilevato, in via sommaria, possibili profili di inammissibilità, poiché le censure non sembrano riferite a clausole escludenti e la disposizione regolamentare contestata riguarderebbe una diversa progressione, dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha osservato che il requisito dell’esperienza richiesto dal bando presuppone l’effettivo svolgimento del servizio, sicché non può assumere rilievo la mera decorrenza giuridica dell’inquadramento. Ha inoltre rilevato che il corso di perfezionamento del quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento risultava, allo stato, privo di prova. La decisione cautelare è stata adottata in disparte gli eventuali profili di inammissibilità del ricorso, evidenziati in relazione alla natura non escludente delle clausole censurate e all’asserita riferibilità della disposizione regolamentare a una diversa procedura. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate in ragione delle peculiarità del procedimento che aveva determinato l’assunzione della ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento della decisione sulla domanda di sospensione.
Richiamato con riguardo ai possibili profili di inammissibilità del ricorso, non definitivamente esaminati nella fase cautelare.
Massime di principio
- Ai fini del requisito di esperienza professionale previsto da un bando per una progressione verticale, deve essere dimostrato l’effettivo svolgimento del servizio; la mera decorrenza giuridica dell’inquadramento non è sufficiente a integrare l’esperienza richiesta.
- In sede cautelare, il mancato riconoscimento di un titolo formativo può giustificare il rigetto della domanda quando il titolo risulti, allo stato degli atti, privo di adeguata prova documentale.
- La domanda cautelare può essere respinta per insufficienza del fumus boni iuris anche senza definire in via conclusiva gli eventuali profili di inammissibilità del ricorso, quando l’esame sommario evidenzi comunque l’infondatezza delle censure.
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